La legge del 19 ventoso dell’anno II (Loi relative à l’exercise de la médecine, du 19 ventose, n. 2436, in Bulletin des lois de la Republique francaise, 3a Série, Tome septième. Contenant les Lois et Arretés rendus pendant le 1 Semestre de l’an XI, n. 220 e 262, Paris, de l’imprimerie de la République, Floreal, an XI, p. 567 ss.) del governo napoleonico, introdotta in Piemonte, disponeva che la medicina era monopolio della corporazione medica. Potevano esercitare solo i membri dei corpi riconosciuti ed essi, a loro volta, sceglievano le altre persone da autorizzare.
Le figure sanitarie previste erano quattro: il medico, il chirurgo, l’ufficiale sanitario e l’ostetrica. Per esercitare la medicina e la chirurgia si doveva sostenere un esame presso una scuola di medicina (art. 3 l. cit.), con un rigoroso corso di studi (art.5) mentre per divenire ufficiali sanitari era necessario superare una prova davanti a una giuria appositamente formata a livello dipartimentale (art. 16, ma con un corso più ridotto o la pratica (art. 15), rispetto ai medici e chirurghi.
La mancanza di titoli ufficiali costituiva esercizio abusivo, con ammenda pecuniaria a beneficio delle istituzioni ospedaliere, la cui entità era proporzionata all’importanza della professione millantata, raddoppiata in caso di recidiva ed eventualmente accompagnata dalla reclusione sino a sei mesi. L’interpretazione della legge non consente di capire se la reclusione fosse limitata ai recidivi (art.36).