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Una nuova proposta di legge contro l’abusivismo, questa prevede un apposito articolo del codice penale per quello odontoiatrico. Potrebbe essere la soluzione giusta?

Redazione ilDentale·16 marzo 2011·2 min di lettura

Probabilmente la proposta di legge presentata dall’On Beccalossi Viviana (Pdl) e da altri 57 parlamentari -presentata il 26 gennaio scorso ed assegnata ieri alla Commissione Giustizia della Camera- che punta a sanzionare pesantemente abusivi e prestanome finirà, come le altre proposte simili presentate in questa legislatura, dimenticata in Commissione senza mai essere neppure messa in discussione.

Questa proposta di legge, a differenza delle altre simili, non punta a modificare l’articolo 348 del Codice Penale, quello che punisce il reato di esercizio abusivo di una professione, ma ad introdurre l’articolo 348-bis del codice penale, concernente l’abusivo esercizio delle professioni medica e odontoiatrica.

Quindi una proposta di legge che non penalizza tutti gli abusi delle professioni regolamentate -il ragioniere che fa il commercialista per esempio- ma solo quella odontoiatrica e medica; una proposta che può quindi trovare un terreno fertile a partire dal Ministro della Giustizia che sull’onda dei fatti di cronaca si era detto disposto a intervenire in materia.

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La proposta di legge si compone di un unico articolo: questo.

1. Dopo l’articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 348-bis. – (Abusivo esercizio delle professioni medica e odontoiatrica). – Chiunque abusivamente esercita le professioni medica od odontoiatrica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. L’accertamento del reato comporta la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato. Il medico o l’odontoiatra che presta il proprio nome a chi esercita abusivamente le professioni medica od odontoiatrica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. L’accertamento del reato comporta la confisca delle attrezzature e degli strumenti specifici utilizzati per commettere il reato anche se risultano di proprietà del medico o dell’odontoiatra che presta il proprio nome. Qualora l’esercizio abusivo della professione sia svolto in una struttura che si avvale di attrezzature e di strumenti di proprietà di una società, le attrezzature e gli strumenti specifici sono soggetti a confisca. Se dall’abuso delle professioni medica e odontoiatrica derivano lesioni personali a una o più persone, l’esercente abusivo della professione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 ed è tenuto al risarcimento dei danni procurati. Qualora l’esercente abusivo delle professioni medica od odontoiatrica non provveda al risarcimento dei danni procurati a causa dell’esercizio abusivo delle professioni medica od odontoiatrica, è tenuto in solido con lui al risarcimento dei danni procurati il medico o l’odontoiatra che ha eventualmente prestato il proprio nome. L’odontoiatra che presta il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l’esercizio abusivo della professione è punito ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni ».

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