Salta al contenuto
ilDentale

Sicurezza sul lavoro: quali le novità per lo studio odontoiatrico?

Redazione ilDentale·8 marzo 2012·2 min di lettura

Con l’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 pubblicato in G.U. il 11 gennaio 2012 si sono introdotte diverse novità sulla formazione ed aggiornamento di tutti i dipendenti e del RSPP in tema di sicurezza sul lavoro.

Le modifiche di maggior rilevanza riguardano i contenuti, le metodologie e soprattutto la durata minima delle diverse azioni formative, in funzione dei destinatari e della classe di rischio aziendale. Le aziende saranno inquadrate in tre tipologie di rischio (basso, medio, elevato) in funzione dei rischi riferiti al comparto o settore di appartenenza. Le macrocategorie sono state individuate attraverso le corrispondenze dei Codici ATECO. L'attività odontoiatrica è stata inserita nella "Macroarea Sanità", ad alto rischio, ne consegue che i corsi di formazione avranno la durata massima prevista dall’accordo.

In particolare:

Pubblicità

a) Per la formazione dell’odontoiatra datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP: i corsi avranno durata di almeno 48 ore ed un aggiornamento quinquennale di 14 ore.

b) Il percorso formativo dei dipendenti si articola ora in due moduli distinti: Modulo di Formazione Generale della durata non inferiore a 4 ore per tutti i settori; Modulo di Formazione Specifica della durata minima di 4 ore per il personale non sanitario e di 12 ore per il personale sanitario.

La durata totale sarà quindi, fra formazione generale e specifica, di 8 ore per addetti amministrativi/segreteria e 16 ore per assistenti alla poltrona, igienisti ecc... La formazione di tutti i lavoratori deve avvenire anteriormente o contestualmente all’assunzione. Ove ciò non risulti possibile, il percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione. Anche qui è previsto un aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore per tutti i settori.

La nuova disciplina consente, per alcune attività formative, in particolare per quanto concerne la formazione generale e per gli aggiornamenti, la modalità e-leaning.

Si ribadisce inoltre che i corsi di formazione debbano essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti Paritetici e bilaterali, quali definiti dal D.Lgs. 276/03. Da tener presente che l’Accordo è parte integrante dell’ articolo 37 del D.Lgs. 81/08, articolo sanzionato penalmente.

Dott. Massimo di Gennaro: Responsabile formazione AQS ITALIA

Articolo offerto da

Articoli correlati