“Una volta che un paziente si presenta presso una struttura medica chiedendo l'erogazione di una prestazione professionale, il medico, in virtù del contatto sociale, assume una posizione di garanzia della tutela della sua salute e anche se non può erogare la prestazione richiesta deve fare tutto quello che è nelle sue capacità per la salvaguardia dell'integrità del paziente”. A sancirlo la Corte di Cassazione con la sentenza 13547 del 11 aprile scorso. Il caso preso in esame riguarda la morte di un diciannovenne avvenuta per shock settico e stasi ematica acuta dovuta alla sottovalutazione di una infiammazione dentaria.
Il ragazzo, che presenta un grave ascesso, si reca in ospedale per una visita ma il medico di turno al pronto soccorso pur riscontrando una seria patologia inefficace alla terapia antibiotica, lo dimette senza effettuare o disporre l'incisione della parte infettata. Il ragazzo continua ad avere dolori e si rivolge al suo dentista che, non potendo intervenire per mancanza di idonea strumentazione (ha dichiarato) lo rimanda ad una struttura ospedaliera. Il ragazzo viene ricoverato per ben due volte ed altrettante volte viene dimesso. Perde la vita a causa delle cure non adeguate e non tempestive a cui è stato sottoposto.
Il processo nato a seguito della denuncia dei familiari del paziente termina con la condanna dei due medici delle strutture pubbliche coinvolte che hanno preso in carico il ragazzo e l’assoluzione, invece del dentista giudicato non colpevole della morte del paziente “perché lo ha correttamente indirizzato a un ricovero, vista la mancanza delle condizioni a operare”.