E’ polemica tra CAO ed Agenzia delle Entrate sull’interpretazione della norma che consente al paziente di scaricare la fattura dell’odontotecnico come prestazione sanitaria. Tutto nasce dalla risposta dell’Ufficio stampa dell’Agenzia delle Entrate ad un quesito posto da un lettore dell’edizione online de Il Correre della Sera in cui si cheidevono chiarimenti sulla possibilità di detrarre le spese mediche coperte dall’assicurazione.
Così risponde l’Agenzia delle Entrate.
“Le regole per la detraibilità non sono cambiate; le spese mediche sono ovviamente detraibili nella misura in cui siano state effettivamente sostenute dal contribuente (incluse anche quelle le spese per i familiari fiscalmente a carico). Le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche) danno diritto ad una detrazione d’imposta del 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Nel calcolo delle spese mediche detraibili possono essere considerate anche quelle rimborsate dalla compagnia assicuratrice, nel caso in cui i premi versati annualmente dal contribuente non siano deducibili o detraibili. Se invece, le spese sono state rimborsate per intero dalla compagnia e i premi versati sono deducibili o detraibili, le spese mediche non possono essere detratte poiché non possono essere considerate «rimaste a carico del contribuente». Se il rimborso è stato parziale, può essere portato in detrazione del 19% soltanto l’importo che rimane a carico del contribuente. Anche le spese per protesi dentarie e acustiche sono detraibili, i documenti da conservare sono, oltre alle fatture o ricevute di pagamento, anche la prescrizione del medico curante. Non è necessaria la prescrizione se si tratta di attività svolte, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti con il paziente come odontotecnico o ottico”.