Non sarà possibile sanzionare un medico o odontoiatra che ha fatto lavorare nel proprio studio un medico abilitato non iscritto all’Albo degli odontoiatri.
Lo stabilisce l’articolo 6 comma 9-quater inserito nel DDl-1955 (più conosciuto come decreto Milleproroghe) approvato definitivamente dal Senato venerdì 26 febbraio ed in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Secondo quanto approvato -su proposta del Sen. Giuseppe Saro (PDL), agronomo di Udine- “gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno” ma, “fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale, l’esercizio dell’odontoiatria anche prima della formale iscrizione all’Albo degli odontoiatri”.