Anticipata dai soliti rinvii e polemiche entra in vigore la conciliazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 28/2010 ed il DM 18 ottobre 2010. Da oggi per molte cause civili, come il contenzioso medico, non sarà più possibile rivolgersi al giudice ordinario si dovrà passare, prima, per l’istituto della conciliazione obbligatoria.
La istanze dovranno essere presentate presso gli Organismi di Mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia ed iscritti nel relativo registro. La mediazione sarà condotta dal “mediatore” soggetto autorizzato dopo essersi formato attraverso appositi corsi.
Al mediatore spetta il compito di chiarire le posizioni delle parti rispetto al problema, esplorare i loro reali bisogni spingendoli a trovare il maggior numero di soluzioni alternative aiutandoli a scegliere la via che entrambi riterranno più adatte per dirimere la questione. Qualora le parti non dovessero trovare un accordo, al termine della procedura, il mediatore formulerà per iscritto una proposta di soluzione e le parti avranno sette giorni per accettare o meno la proposta. In caso di rifiuto, e quindi il ricorso alla giustizia ordinaria, la proposta del mediatore confluirà in un documento del quale il giudice potrà tenere conto nel successivo eventuale giudizio per determinare la ripartizione delle spese. Se il giudice giungerà alle stesse considerazioni del mediatore la parte soccombente avrà un aggravio dei costi delle spese processuali.