Per fare chiarezza su una questione che negli anni è stato oggetto di interpretazioni da parte di vari organismi, la Fnomceo interviene attraverso la comunicazione numero 14 del 20 maggio scorso sulla pubblicità sanitaria da parte degli iscritti.
“Appare necessario –scrive il presidente Amedeo Bianco ai presidenti degli Ordini provinciali- fare il punto della situazione considerando che le risultanze emerse nella relazione finale della recente indagine dell’AGCM hanno riaperto il tema del conflitto fra alcune norme deontologiche, nel caso di specie, quelle concernenti la regolamentazione della pubblicità sanitaria e le norme per la tutela della libera concorrenza, di cui è garante la suddetta Autorità”.
Per quanto riguarda la verifica preventiva del messaggio pubblicitario da parte dell’Ordine, la nota ribadisce che nelle regioni ove trova ancora applicazione l’autorizzazione da parte dei Comuni “rimane pienamente in vigore l’indicazione per gli Ordini di rilasciare lo specifico nullaosta”. Ove invece non si reputi più necessaria da parte di Regioni e Comuni l’autorizzazione preventiva l’iscritto dovrà presentare, almeno 15 gironi prima della diffusione, il messaggio che si vuole divulgare unitamente ad una autocertificazione di rispondenza del messaggio pubblicitario alle norme deontologiche. La valutazione, precisa la nota, verrà effettuata “in conformità ai criteri di indipendenza, dignità e onore della professione”.