Con la sentenza n.3316 dell’11 febbraio 2009 la Cassazione ha confermato il principio in base al quale determinare il reddito in base al "redditometro" sia strumento sufficiente all’Amministrazione finanziaria per individuare una maggiore capacità contributiva del contribuente e rimanda al contribuente stesso l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
La sentenza è stata formulata a seguito di un ricorso presentato da un contribuente cui l’Amministrazione finanziaria aveva accertato un reddito di importo superiore rispetto a quello dichiarato. Il contribuente chiedeva l’annullamento ritenendo che l’ufficio avesse proceduto alla determinazione del reddito sulla base dei coefficienti presuntivi e senza averne specificato le motivazioni. La Suprema Corte ha accolto l'opposizione dell'ufficio in quanto il reddito era stato ricostruito sulla base delle varie voci indicate dal contribuente stesso.
Con la sentenza n.3316/2009 la Cassazione ha quindi ribadito che l'utilizzo del "redditometro" ha come effetto quello di spostare sul contribuente l'onere di "provare in modo concreto che il reddito imputatogli non esiste ovvero esiste in misura inferiore".