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STP odontoiatriche, AIO sostiene l’emendamento Cappellacci: più garanzie e meno vincoli
L’Associazione apprezza la proposta che punta a ricondurre l’odontoiatria societaria al modello STP, superando alcune criticità che ne hanno frenato la diffusione. Ecco il testo dell’emendamento

AIO esprime apprezzamento e sostegno all’emendamento 25.0100, presentato dal relatore Ugo Cappellacci al DDL "Prestazioni sanitarie", che propone di ricondurre, come regola generale, l’esercizio dell’odontoiatria in forma societaria al modello delle Società tra professionisti (STP).
Un intervento sollecitato dalla CAO nazionale, che raccoglie anche le richieste avanzate da tempo dalle organizzazioni sindacali odontoiatriche. Per il Segretario Sindacale AIO Graziano Langone la proposta "rafforza il legame tra organizzazione delle cure, autonomia clinica e responsabilità deontologica", consentendo una vigilanza ordinistica anche sulle scelte societarie che incidono sull’attività professionale e sulla tutela dei pazienti.
L’emendamento interviene sulla legge Concorrenza 124 del 2017, che attualmente consente l’esercizio dell’odontoiatria in forma societaria a condizione che le strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’Albo degli odontoiatri e che le prestazioni siano erogate esclusivamente da professionisti abilitati ai sensi della legge 409 del 1985.
La proposta affronta inoltre alcune delle criticità che, secondo AIO, hanno finora ostacolato l’utilizzo delle STP, rendendo questo modello più aderente alle esigenze concrete degli studi odontoiatrici. In particolare, viene espressamente consentita la collaborazione con professionisti esterni, sia dipendenti sia autonomi, una precisazione importante per gli studi che si avvalgono di competenze specialistiche e necessitano di certezze nell’organizzazione del lavoro.
Altra novità è la possibilità per i soci di partecipare a più STP odontoiatriche, superando il vincolo della partecipazione a un’unica società. La proposta prevede inoltre che le strutture delle STP non necessitino di direttore sanitario, con l’obiettivo di semplificare l’organizzazione mantenendo centrale la responsabilità professionale.
Sono previste specifiche eccezioni per determinate realtà ospedaliere, di ricerca, didattiche e universitarie accreditate al Servizio sanitario nazionale, mentre le società già operative in altre forme avrebbero 24 mesi per adeguarsi alla nuova disciplina.
Per AIO il valore della proposta risiede proprio nell’unire garanzie deontologiche e strumenti organizzativi concretamente utilizzabili. "Promuovere il modello STP richiede anche di superarne rigidità e incertezze applicative, affinché possa rappresentare un’opportunità accessibile per i professionisti", sottolinea Langone.
AIO auspica quindi l’approvazione dell’emendamento, riconoscendo l’attenzione del relatore Cappellacci verso un tema ritenuto decisivo per il futuro della professione. Una disciplina più chiara delle società odontoiatriche, conclude l’Associazione, può rafforzare l’indipendenza degli odontoiatri e offrire ai cittadini maggiori garanzie di responsabilità, qualità e continuità delle cure.
Il testo dell’emendamento
Art. 25-bis. - (Esercizio attività odontoiatrica)
All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183, fatta eccezione per tutte le società titolari di attività afferenti ad istituti di ricovero, ovvero di ricerca e didattica istituzionale, ovvero istituzioni universitarie, accreditati al Servizio sanitario nazionale le cui strutture devono dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura.
Le strutture afferenti alle società tra professionisti non necessitano di direttore sanitario. Possono cooperare allo svolgimento dell'attività dei soci professionisti delle società tra professionisti collaboratori appartenenti alle categorie sia dei lavoratori dipendenti sia dei lavoratori autonomi esterni.
L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (non si può essere contemporaneamente soci di società diverse ndr), non si applica alle società tra professionisti mediche e odontoiatriche. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria.
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