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Da oggi le nuove regole sulla liberalizzazione sono obbligatorie: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto. Confermato l’obbligo del preventivo scritto ma se lo chiede il paziente

Redazione ilDentale·25 gennaio 2012·1 min di lettura

Lo avevamo scritto che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” poteva riservare sorprese. E così è stato.

Tra le norme che differiscono dal testo licenziato dal Consiglio dei Ministri vi è anche una delle poche (forse l’unica) che tocca direttamente i dentisti liberi professionisti: l’obbligo di fornire il preventivo scritto al paziente.

Stando al testo pubblicato sulla G.U. (vedi sotto) permane l’obbligo di fornire al paziente il preventivo dettagliato del costo della prestazione (indicando anche i dati della propria RC professionale) ma solo se è il paziente a richiederlo e comunque dopo che ha deciso di affidarsi alle cure del professionista.

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Chi non rispetterà la norma subirà le “ire” dell’Ordine in quanto la norma costituisce un illecito disciplinare.

Così recita l'articolo pubblicato in G.U.:

Art. 9 comma 3: Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

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