Per il triennio 2026-2028 l'obbligo formativo dell'odontoiatra e dell'igienista dentale è di 150 crediti ECM salvo abbuoni (l'odontoiatra deve raccogliere il 15% dei crediti su temi legati alla radioprotezione. Il fabbisogno è riducibile con il bonus di premialità maturato nel triennio precedente. Dal 1° gennaio 2029 il mancato raggiungimento del 70% dei crediti incide sull'efficacia della copertura assicurativa.
Quanti crediti ECM si devono raccogliere
Per il triennio in corso, 2026-2028, il fabbisogno è di 150 crediti salvo abbuoni che sono sostanzialmente:
il bonus di premialità per chi è stato diligente nel triennio precedente, che vale 15 crediti per chi ha iniziato l'obbligo dal triennio 2017-2019 e 10 crediti per chi ha iniziato dal 2020-2022, con una riduzione che può arrivare fino a 30 crediti;
i crediti compensativi, cioè l'eccedenza maturata nel triennio in corso o in quello appena concluso, utilizzabile per sanare i debiti dei trienni precedenti.
C'è poi un vincolo qualitativo che riguarda specificamente gli odontoiatri: il 15% del fabbisogno triennale deve essere su temi legati alla radioprotezione.
Restano gli altri limiti qualitativi previsti dalle delibere: quote per obiettivi formativi specifici, tetti alla formazione a distanza e all'autoformazione.
Regolarizzazione dei trienni passati
Entro il 31 dicembre 2028 è possibile recuperare i crediti mancanti nei trienni dal 2014 al 2022. Lo strumento è quello dei crediti compensativi introdotto dalla Commissione ECM nel 2025: i crediti acquisiti oltre l’obbligo individuale dal 2014 fino alla fine del triennio 2026-2028 possono essere usati per coprire i debiti formativi dei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, e i professionisti possono maturarli fino al 31 dicembre 2028. Il calcolo delle eccedenze e gli spostamenti avvengono in automatico, senza bisogno di interventi manuali da parte del professionista.
Anche il triennio 2023-2025 beneficia della possibilità di recuperare i crediti. Con la delibera n. 1 del 5 marzo 2026, la CNFC ha fissato al 31 dicembre 2028 il termine per completare l’obbligo formativo 2023-2025. Chi è in difetto potrà quindi recuperare i crediti mancanti nel corso del triennio in corso e poi attribuirli al 2023-2025: lo spostamento è consentito fino al 30 giugno 2029.
Chi è esonerato dall'obbligo formativo?
Le posizioni che riducono o azzerano l'obbligo si dividono in due categorie che vanno tenute distinte.
Gli esoneri riguardano chi è impegnato in percorsi formativi istituzionali — specializzazione, dottorato, master, corsi di formazione specifica — che già assorbono l'attività di aggiornamento.
Le esenzioni riguardano situazioni che impediscono l'esercizio: congedo di maternità, malattia grave, aspettativa, servizio all'estero, sospensione dall'attività.
Entrambe operano in proporzione al periodo e non sono automatiche: vanno comunicate e documentate tramite il sistema di riferimento. La comunicazione tardiva è la causa più frequente di posizioni che risultano irregolari pur essendo sostanzialmente in ordine.
Esiste inoltre la possibilità di ridurre il fabbisogno attraverso il dossier formativo, individuale o di gruppo, che premia la coerenza della programmazione: uno strumento sottoutilizzato rispetto al beneficio.
Cosa succede se non si raggiungono i crediti?
Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo ha rilievo disciplinare: la vigilanza spetta agli Ordini, che possono attivare il procedimento nei confronti dell'iscritto inadempiente.
Nella pratica l'applicazione è stata storicamente disomogenea, e questo ha alimentato l'idea che l'obbligo fosse nominale.
L'ECM incide sulla polizza assicurativa?
Il DM 232/2023, attuativo dell'art. 10 comma 6 della L. 24/2017, lega l'efficacia della copertura assicurativa dei sanitari soggetti ad obbligo formativo al conseguimento di almeno il 70% dei crediti dell'ultimo triennio utile.
Tradotto: una posizione formativa sotto quella soglia non è più solo materia disciplinare, è un problema di copertura nel momento in cui arriva una richiesta di risarcimento. È esattamente lo scenario peggiore in cui scoprire di essere indietro con i crediti.
Con le ultime proroghe in tema di formazione ECM, il legislatore posticipato, di fatto, il termine per l'assolvimento dell'obbligo del triennio 2023-2025 che è stato prorogato al 31 dicembre 2028, dando tempo per sanare i debiti pregressi. Di fatto, lo spostamento proroga anche la questione della copertura obbligatoria al primo gennaio 2029.
Come si recuperano i crediti mancanti
Il recupero è possibile nei termini e con le modalità stabilite dalle delibere: la disciplina consente in genere di sanare il debito formativo del triennio precedente entro finestre definite.
Le vie praticabili:
Formazione residenziale accreditata presso provider riconosciuti.
Formazione a distanza, nei limiti quantitativi previsti.
Formazione sul campo, per le attività che vi rientrano.
Crediti da autoformazione, entro la quota massima ammessa.
Attività di docenza, tutoraggio, pubblicazioni, che danno luogo a riconoscimento secondo criteri specifici.
Prima di programmare il recupero conviene verificare la propria posizione sul sistema di certificazione: capita con frequenza che crediti acquisiti non risultino registrati per mancata trasmissione da parte del provider, e il disallineamento si corregge, ma va rilevato.