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ECM: crediti, obblighi, esoneri e sanzioni

Quanti crediti servono,

Redazione ilDentale·1 ottobre 2026·4 min di lettura
Fonte: Commissione ECM
Fonte: Commissione ECM

Per il triennio 2026-2028 l'obbligo formativo dell'odontoiatra e dell'igienista dentale è di 150 crediti ECM salvo abbuoni (l'odontoiatra deve raccogliere il 15% dei crediti su temi legati alla radioprotezione. Il fabbisogno è riducibile con il bonus di premialità maturato nel triennio precedente. Dal 1° gennaio 2029 il mancato raggiungimento del 70% dei crediti incide sull'efficacia della copertura assicurativa.

Quanti crediti ECM si devono raccogliere

Per il triennio in corso, 2026-2028, il fabbisogno è di 150 crediti salvo abbuoni che sono sostanzialmente:

  • il bonus di premialità per chi è stato diligente nel triennio precedente, che vale 15 crediti per chi ha iniziato l'obbligo dal triennio 2017-2019 e 10 crediti per chi ha iniziato dal 2020-2022, con una riduzione che può arrivare fino a 30 crediti;

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  • i crediti compensativi, cioè l'eccedenza maturata nel triennio in corso o in quello appena concluso, utilizzabile per sanare i debiti dei trienni precedenti.

  • C'è poi un vincolo qualitativo che riguarda specificamente gli odontoiatri: il 15% del fabbisogno triennale deve essere su temi legati alla radioprotezione.

    Restano gli altri limiti qualitativi previsti dalle delibere: quote per obiettivi formativi specifici, tetti alla formazione a distanza e all'autoformazione.

    Regolarizzazione dei trienni passati

    Entro il 31 dicembre 2028 è possibile recuperare i crediti mancanti nei trienni dal 2014 al 2022. Lo strumento è quello dei crediti compensativi introdotto dalla Commissione ECM nel 2025: i crediti acquisiti oltre l’obbligo individuale dal 2014 fino alla fine del triennio 2026-2028 possono essere usati per coprire i debiti formativi dei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, e i professionisti possono maturarli fino al 31 dicembre 2028. Il calcolo delle eccedenze e gli spostamenti avvengono in automatico, senza bisogno di interventi manuali da parte del professionista.

    Anche il triennio 2023-2025 beneficia della possibilità di recuperare i crediti. Con la delibera n. 1 del 5 marzo 2026, la CNFC ha fissato al 31 dicembre 2028 il termine per completare l’obbligo formativo 2023-2025. Chi è in difetto potrà quindi recuperare i crediti mancanti nel corso del triennio in corso e poi attribuirli al 2023-2025: lo spostamento è consentito fino al 30 giugno 2029.

    Chi è esonerato dall'obbligo formativo?

    Le posizioni che riducono o azzerano l'obbligo si dividono in due categorie che vanno tenute distinte.

    Gli esoneri riguardano chi è impegnato in percorsi formativi istituzionali — specializzazione, dottorato, master, corsi di formazione specifica — che già assorbono l'attività di aggiornamento.

    Le esenzioni riguardano situazioni che impediscono l'esercizio: congedo di maternità, malattia grave, aspettativa, servizio all'estero, sospensione dall'attività.

    Entrambe operano in proporzione al periodo e non sono automatiche: vanno comunicate e documentate tramite il sistema di riferimento. La comunicazione tardiva è la causa più frequente di posizioni che risultano irregolari pur essendo sostanzialmente in ordine.

    Esiste inoltre la possibilità di ridurre il fabbisogno attraverso il dossier formativo, individuale o di gruppo, che premia la coerenza della programmazione: uno strumento sottoutilizzato rispetto al beneficio.

    Cosa succede se non si raggiungono i crediti?

    Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo ha rilievo disciplinare: la vigilanza spetta agli Ordini, che possono attivare il procedimento nei confronti dell'iscritto inadempiente.

    Nella pratica l'applicazione è stata storicamente disomogenea, e questo ha alimentato l'idea che l'obbligo fosse nominale.

    L'ECM incide sulla polizza assicurativa?

    Il DM 232/2023, attuativo dell'art. 10 comma 6 della L. 24/2017, lega l'efficacia della copertura assicurativa dei sanitari soggetti ad obbligo formativo al conseguimento di almeno il 70% dei crediti dell'ultimo triennio utile.

    Tradotto: una posizione formativa sotto quella soglia non è più solo materia disciplinare, è un problema di copertura nel momento in cui arriva una richiesta di risarcimento. È esattamente lo scenario peggiore in cui scoprire di essere indietro con i crediti.

    Con le ultime proroghe in tema di formazione ECM, il legislatore posticipato, di fatto, il termine per l'assolvimento dell'obbligo del triennio 2023-2025 che è stato prorogato al 31 dicembre 2028, dando tempo per sanare i debiti pregressi. Di fatto, lo spostamento proroga anche la questione della copertura obbligatoria al primo gennaio 2029.

    Come si recuperano i crediti mancanti

    Il recupero è possibile nei termini e con le modalità stabilite dalle delibere: la disciplina consente in genere di sanare il debito formativo del triennio precedente entro finestre definite.

    Le vie praticabili:

    1. Formazione residenziale accreditata presso provider riconosciuti.

    2. Formazione a distanza, nei limiti quantitativi previsti.

    3. Formazione sul campo, per le attività che vi rientrano.

    4. Crediti da autoformazione, entro la quota massima ammessa.

    5. Attività di docenza, tutoraggio, pubblicazioni, che danno luogo a riconoscimento secondo criteri specifici.

    Prima di programmare il recupero conviene verificare la propria posizione sul sistema di certificazione: capita con frequenza che crediti acquisiti non risultino registrati per mancata trasmissione da parte del provider, e il disallineamento si corregge, ma va rilevato.

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