Il D.Lgs. 19/2014, che recepisce la Direttiva 2010/32/UE, impone agli studi che impiegano lavoratori di adottare dispositivi con meccanismo di protezione integrato, di vietare il reincappucciamento degli aghi e di definire procedure scritte per l'uso e lo smaltimento in sicurezza.
Cosa prevede il D.Lgs. 19/2014 per lo studio odontoiatrico?
Il decreto ha inserito nel D.Lgs. 81/2008 un titolo autonomi, "Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario", composto dagli art. da 286-bis a 286-septies. Interviene su un rischio che in odontoiatria è quotidiano: la puntura o il taglio accidentale con uno strumento contaminato. La logica non è tutelare il paziente — quella è un'altra normativa — ma proteggere l'operatore dalla trasmissione di patogeni per via ematica.
Gli obblighi si articolano su quattro livelli:
Valutazione specifica del rischio da taglienti, che va inserita nel DVR e non presunta assorbita dalla valutazione del rischio biologico generico.
Eliminazione o sostituzione degli strumenti taglienti dove tecnicamente possibile, e adozione di dispositivi dotati di meccanismo di sicurezza dove non lo è.
Procedure di lavoro sicure, che comprendono il divieto di reincappucciamento e la corretta gestione dei contenitori per taglienti.
Formazione e informazione del personale su rischi, dispositivi e comportamenti da tenere.
È vietato reincappucciare gli aghi?
Sì. Il reincappucciamento manuale dell'ago è espressamente vietato: è la manovra che concentra la quota maggiore di infortuni da puntura, perché avviene a strumento già contaminato e con le mani ravvicinate.
Il divieto ha una conseguenza organizzativa concreta: il contenitore rigido per taglienti deve essere a portata di mano nel punto in cui l'ago viene usato, non in fondo al corridoio. Se l'operatore deve attraversare la stanza con l'ago scoperto, la procedura è sbagliata a monte, per quanto il divieto sia formalmente rispettato.
Dove il reincappucciamento è tecnicamente indispensabile, va effettuato con dispositivi o tecniche che non espongano la mano — sistemi monomano o supporti dedicati.
Quali dispositivi di sicurezza sono obbligatori?
L'obbligo non è formulato come elenco di prodotti, ma come criterio: dove esiste sul mercato un dispositivo con meccanismo di protezione integrato adatto alla procedura, va adottato. Per l'odontoiatria questo riguarda in primo luogo gli aghi per anestesia con sistema di protezione della punta.
Il criterio ha due implicazioni che spesso sfuggono. La prima è che l'obbligo si aggiorna con il mercato: un dispositivo non disponibile cinque anni fa e oggi in commercio entra nel perimetro. La seconda è che la scelta va documentata nel DVR, motivando le soluzioni adottate e quelle scartate — è la documentazione, non l'acquisto in sé, a dimostrare l'adempimento.
Cosa fare in caso di puntura accidentale
La procedura post-esposizione va scritta prima che serva, affissa dove il personale la trova e conosciuta da tutti. La sequenza operativa è questa:
Trattare immediatamente la ferita: far sanguinare, lavare abbondantemente con acqua e sapone, disinfettare. Non usare sostanze caustiche né praticare incisioni.
Interrompere l'attività e mettere in sicurezza lo strumento coinvolto.
Rivolgersi senza ritardo al pronto soccorso o al centro di riferimento indicato nella procedura: la valutazione dell'eventuale profilassi post-esposizione è tempo-dipendente e si misura in ore, non in giorni.
Informare il medico competente, che valuta il follow-up sierologico.
Registrare l'evento nel registro degli infortuni e attivare la denuncia INAIL nei termini di legge.
Riesaminare la procedura che ha portato all'infortunio e aggiornare il DVR se emergono criticità.
Cosa rischia lo studio che non si adegua
La sanzione è penale ed è prevista dall'art. 286-septies: per la violazione delle misure specifiche di prevenzione dell'art. 286-sexies il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda, il cui importo è soggetto alla rivalutazione periodica prevista dal decreto e va verificato alla data.
È utile sapere che l'art. 286-sexies è il perno del sistema: è lì che stanno l'obbligo di definire procedure per l'uso e lo smaltimento in sicurezza dei taglienti e quello di collocare i contenitori il più vicino possibile alle aree in cui gli oggetti taglienti sono usati o conservati. La collocazione dei contenitori, che sembra un dettaglio organizzativo, è un obbligo di legge sanzionato.
Al di là della sanzione, il profilo critico è un altro: se un operatore contrae un'infezione professionale e si accerta che lo studio non aveva adottato i dispositivi di sicurezza disponibili, né una procedura post-esposizione, la posizione del titolare in sede penale e civile diventa molto difficile da difendere. È il tipo di contenzioso in cui la documentazione preventiva vale più di qualsiasi argomento successivo.