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Esercizio abusivo dell'odontoiatria, per la Cassazione non serve la flagranza

La Cassazione conferma la condanna di un odontotecnico: decisivi gli elementi raccolti dai NAS, la documentazione clinica e l'organizzazione dello studio

Redazione ilDentaleRedazione ilDentale·4 novembre 2026·3 min di lettura
Esercizio abusivo dell'odontoiatria, per la Cassazione non serve la flagranza

Per dimostrare il reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica non è necessario sorprendere una persona mentre esegue una prestazione clinica. La responsabilità può essere accertata anche attraverso un insieme di indizi che, valutati complessivamente, consentano di ricostruire l'attività effettivamente svolta. È quanto emerge dalla sentenza n. 37317/2026 della Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, depositata il 26 ottobre, che ha confermato la condanna di un diplomato odontotecnico per esercizio abusivo della professione odontoiatrica, ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale.

Lo studio e il controllo dei NAS

La vicenda riguarda una struttura odontoiatrica organizzata da un odontotecnico al piano terra di un immobile nel quale, al primo piano, svolgeva regolarmente la propria attività professionale. Lo studio operava con una denominazione societaria in forma di S.a.s., ma la sentenza non precisa se l'odontotecnico fosse proprietario o socio della società.

Nella struttura risultava operare un solo odontoiatra abilitato, la cui presenza era però sporadica, circa una volta al mese. Il provvedimento non chiarisce se l'odontoiatra sia stato denunciato o abbia subito conseguenze giudiziarie. Viene menzionato un coimputato, senza elementi sufficienti per identificarlo con certezza nel professionista abilitato.

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Durante un accesso dei NAS erano stati rinvenuti materiali indicativi di una recente attività odontoiatrica: garze bagnate e intrise di liquidi biologici, cestini con residui di lavorazione, siringhe per anestesia appoggiate sui ripiani e pronte all'utilizzo.

Gli investigatori avevano inoltre acquisito una prescrizione per una radiografia panoramica e documentazione clinica contenente annotazioni relative a prestazioni effettuate sui pazienti.

Particolarmente significativo il caso di un paziente che, tra il 7 settembre 2021 e il 3 gennaio 2022, aveva effettuato 18 accessi allo studio. Una frequenza che i giudici hanno ritenuto difficilmente conciliabile con la presenza dell'unico odontoiatra abilitato, limitata a circa una volta al mese.

Quando gli indizi dimostrano l'abuso

La difesa aveva contestato la ricostruzione, sostenendo che nessuno degli elementi raccolti dimostrasse direttamente l'esecuzione di prestazioni odontoiatriche da parte dell'odontotecnico. La presenza di materiali utilizzati per le cure poteva essere spiegata dall'attività del professionista abilitato, mentre le annotazioni cliniche e la prescrizione radiografica non sarebbero state sufficienti ad attribuire all'imputato specifiche prestazioni.

La Cassazione ha respinto queste argomentazioni, ritenendo corretta la valutazione complessiva delle prove effettuata dai giudici di merito.

Un ruolo particolare è stato attribuito alla prescrizione radiografica. La perizia grafologica aveva accertato che la compilazione fosse riconducibile all'odontotecnico, senza però poter attribuire con certezza la firma. I giudici hanno comunque ritenuto che le circostanze del caso consentissero di ricondurre anche la sottoscrizione all'imputato.

Analoga valutazione ha riguardato le annotazioni del diario clinico, considerate indicazioni di attività terapeutiche o diagnostiche concretamente svolte e non semplici operazioni amministrative.

Il principio ribadito dalla Cassazione è che le prove non devono necessariamente dimostrare, ciascuna isolatamente, l'esercizio abusivo. È la loro convergenza, all'interno di una ricostruzione coerente e adeguatamente motivata, a poter fondare il giudizio di responsabilità.

Conta anche come viene organizzata l'attività

La sentenza richiama inoltre un principio già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione: il reato di esercizio abusivo può configurarsi anche attraverso il compimento di atti non riservati singolarmente ed esclusivamente a una professione, quando siano caratteristici della stessa e vengano svolti con modalità di continuità, onerosità e organizzazione tali da creare l'apparenza di un'attività professionale esercitata da un soggetto abilitato.

Nel caso esaminato, l'organizzazione di una struttura destinata alle prestazioni odontoiatriche, la presenza soltanto occasionale del professionista abilitato e la documentazione dell'attività sui pazienti hanno contribuito a dimostrare l'esercizio abusivo.

La Corte richiama anche i limiti delle competenze dell'odontotecnico, al quale non sono consentite manovre nella bocca del paziente, ma il punto centrale della decisione riguarda soprattutto il valore delle prove raccolte e la loro valutazione congiunta.

La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, confermando anche il diniego della sospensione condizionale della pena, motivato dai giudici di merito con l'esistenza di un precedente specifico e la successiva reiterazione di condotte analoghe.

La pronuncia non introduce nuovi divieti o obblighi per le strutture odontoiatriche, ma conferma che, nell'accertamento dell'esercizio abusivo, assumono rilievo non soltanto le singole prestazioni documentate, ma anche l'effettiva organizzazione dello studio e l'insieme degli elementi che consentono di ricostruire chi abbia concretamente svolto l'attività clinica.

A questo link la sentenza sul sito FNOMCeO.

 

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