L'odontoiatra può prescrivere i medicinali necessari all'esercizio della propria professione, nei limiti del perimetro fissato dalla L. 409/1985. Restano soggetti a disciplina specifica i medicinali acquistati direttamente per uso professionale e la loro conservazione in studio.
Cosa può prescrivere un odontoiatra?
La facoltà prescrittiva segue il perimetro della professione: l'odontoiatra prescrive ciò che è necessario all'esercizio dell'attività riservatagli dalla L. 409/1985, cioè alla prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle affezioni di denti, bocca, mascelle e tessuti relativi.
Nella pratica quotidiana questo comprende le categorie tipiche dell'attività: anestetici locali, analgesici, antinfiammatori, antibiotici, antisettici, prodotti per uso topico orale.
Il limite è quello del perimetro, non un elenco chiuso. Prescrivere un farmaco per una condizione estranea al distretto di competenza espone su due piani insieme: quello dell'esercizio professionale e quello della responsabilità per la scelta terapeutica, senza la copertura che deriva dall'operare nel proprio ambito.
Un caso ricorrente riguarda le richieste dei pazienti per patologie non odontoiatriche, dal ricalco di una terapia in corso alla prescrizione "di cortesia". Vanno declinate: il rapporto fiduciario non estende la competenza.
Come si compila la ricetta
La prescrizione segue le regole generali sulla ricetta medica, con la disciplina propria del regime di fornitura del medicinale: alcuni richiedono ricetta ripetibile, altri non ripetibile, altri ancora regimi particolari.
Per l'odontoiatra libero professionista la prescrizione avviene di norma su ricetta bianca, a carico del paziente. L'accesso alla ricettazione a carico del Servizio sanitario è riservato ai medici in rapporto con il SSN secondo le regole del sistema, e non discende dalla mera iscrizione all'Albo.
L'evoluzione verso la ricetta elettronica ha modificato modalità e canali di trasmissione, con estensioni successive dell'ambito di applicazione: le modalità operative vanno verificate perché la materia si è mossa parecchio negli ultimi anni.
L'odontoiatra può acquistare farmaci per uso professionale?
Sì. I medicinali destinati a essere impiegati direttamente nell'esercizio dell'attività — anestetici in primo luogo — sono acquistabili dal professionista secondo le modalità previste per l'approvvigionamento per uso professionale, con la documentazione richiesta.
L'acquisto per uso professionale è cosa distinta dalla detenzione a scopo di cessione: i medicinali acquistati per l'impiego in studio non possono essere ceduti al paziente, che deve procurarseli con prescrizione.
Analoga distinzione vale per i medicinali che l'odontoiatra somministra durante la prestazione, che rientrano nell'atto sanitario e non configurano dispensazione.
Come vanno conservati i farmaci in studio
La gestione dell'armadio farmaceutico è uno dei rilievi più frequenti nei controlli dei NAS, e i punti verificati sono sempre gli stessi:
Conservazione conforme alle indicazioni del produttore, con particolare attenzione ai medicinali che richiedono temperatura controllata e al monitoraggio documentato della catena del freddo.
Controllo delle scadenze, con verifica periodica e ritiro tempestivo dei prodotti scaduti.
Separazione dei prodotti scaduti in attesa di smaltimento, in area distinta e identificata.
Documentazione di acquisto conservata e coerente con le giacenze.
Accesso controllato, con l'armadio non accessibile a estranei.
Farmaci dell'emergenza presenti, in corso di validità e con il personale addestrato al loro impiego.
L'ultimo punto merita attenzione: la dotazione per la gestione dell'emergenza in studio non è un adempimento formale, ed è tra le prime cose che vengono verificate quando qualcosa va storto.
Il caso della tossina botulinica
Merita un paragrafo a parte perché è il punto in cui prescrizione, perimetro professionale e medicina estetica si intrecciano, e la lettura sbrigativa porta fuori strada.
L'AIFA ha esteso agli odontoiatri la possibilità di prescrivere e utilizzare Botox e Dysport, e ha chiarito che non ci sono limitazioni all'approvvigionamento diretto dalle aziende produttrici, limitatamente a quei due prodotti. La vendita al pubblico resta vietata.
L'autorizzazione però è ancorata alle indicazioni terapeutiche approvate per ciascun prodotto. Con una successiva rettifica l'AIFA ha precisato che non rientrano nell'ambito consentito gli usi per finalità estetiche, per il gummy smile e per il bruxismo.
Qui si apre una tensione che va conosciuta: l'ampliamento delle competenze in medicina estetica introdotto nel 2023 riguarda il perimetro professionale dell'odontoiatra, mentre le indicazioni approvate di un farmaco riguardano il regime del medicinale. Sono due piani distinti, e il primo non sposta automaticamente il secondo. L'impiego fuori dalle indicazioni approvate ricade nel regime off-label, con la responsabilità diretta che ne consegue.
Quali altri medicinali richiedono cautele
I medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope hanno un regime autonomo e più rigoroso, che riguarda modalità di prescrizione, approvvigionamento, registrazione e conservazione. L'impiego in ambito odontoiatrico è circoscritto, ma dove ricorre gli obblighi vanno assolti integralmente: le violazioni in questa materia hanno rilievo penale.
Attenzione anche ai medicinali per uso professionale in forma iniettabile e ai prodotti impiegati nella sedazione, la cui gestione si interseca con i requisiti autorizzativi della struttura.