Salta al contenuto
ilDentale

Fattura elettronica e prestazioni sanitarie: il divieto ora è definitivo

E' vietato inviar ela fattura elettronica allo Sdi per quelle emesse nei confronti dei pazienti riferite a prestazioni sanitarie. Il divieto vale anche per i collaboratori odontoiatri, igienisti dentali e laboratori odontotecnici se fatturano direttamente al paziente

Redazione ilDentale·30 settembre 2026·3 min di lettura
Fattura elettronica e prestazioni sanitarie: il divieto ora è definitivo

Dal 2026 il divieto di emettere fattura elettronica via Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche è diventato un divieto.

Il divieto di emettere fattura elettronica al paziente

La ragione è di protezione dei dati. La fattura elettronica transita dal Sistema di Interscambio e viene conservata dall'Agenzia delle Entrate; una fattura per prestazione sanitaria contiene, nella descrizione, informazioni idonee a rivelare lo stato di salute della persona. Il Garante Privacy ha posto la questione, e il legislatore ha risposto escludendo queste operazioni dal circuito elettronico.

Per il paziente persona fisica, quindi, si emette fattura cartacea o elettronica non SdI — un PDF, una stampa — con le indicazioni ordinarie.

Pubblicità

Il divieto vale anche per chi non invia i dati al Sistema TS?

Sì, ed è uno dei punti che il D.Lgs. 81/2025 ha chiarito definitivamente. La disciplina si era stratificata in due tempi: prima il divieto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, poi la sua estensione a chi, pur non essendo tenuto a quell'invio, documenta prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Il testo vigente copre entrambe le ipotesi.

nella pratica studi odontoiatrici, collaboratori odontoiatri, igiensiti dentali ed anche laboratori odontotecnici che fatturano direttamente al paizente, non devno inviare fattura elettronica attraverso allo Sdi, ma consegnarla in formato cartaceo al paziente.

Chi opera in configurazioni particolari — società, strutture polispecialistiche, prestazioni miste — farà comunque bene a far confermare l'inquadramento dal consulente, ma il perimetro generale non è più in movimento.

Cosa cambia per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria

Qui c'è una novità che vale più della precedente per l'organizzazione dello studio: dall'anno d'imposta 2025 la trasmissione dei dati ha cadenza annuale, con termine al 31 gennaio dell'anno successivo a quello della spesa.

Prima l'invio era mensile o semestrale a seconda dei periodi. Il passaggio all'annualità semplifica, ma sposta tutto il carico su una scadenza sola: un errore di allineamento fra gestionale e Sistema TS che prima emergeva entro poche settimane ora può restare invisibile per un anno intero. Vale la pena un controllo infrannuale anche se non è più richiesto.

Come si fattura a un'azienda o a un altro studio

Qui l'e-fattura è dovuta. Rientrano nel regime ordinario del D.Lgs. 127/2015, per esempio:

  • Le prestazioni rese a società o enti, comprese le convenzioni con aziende per i dipendenti, ad esempio un'assicurazione.

  • Le fatture verso altri studi o strutture per prestazioni professionali.

  • I rapporti con il laboratorio odontotecnico, dal lato passivo e attivo.

  • I compensi da collaborazioni con altre strutture.

  • I compensi per collaborazioni per altre prestazioni che non siano sanitarie.

La discriminante è la natura del cessionario o committente, non quella della prestazione. Uno studio che fattura una prestazione odontoiatrica a un'azienda per conto di un dipendente emette fattura elettronica, pur trattandosi di prestazione sanitaria — con l'accortezza di calibrare la descrizione, che entra nel SdI.

Cosa si rischia sbagliando

Emettere fattura elettronica per una prestazione sanitaria verso una persona fisica significa immettere nel Sistema di Interscambio un dato relativo alla salute in violazione della disciplina posta a tutela: l'esposizione è sul versante della protezione dei dati, non solo su quello fiscale.

Nel senso opposto, omettere l'e-fattura dove è dovuta ricade nel regime sanzionatorio ordinario per omessa o irregolare fatturazione elettronica.

Il rischio pratico più diffuso è il primo, e nasce dal gestionale: un software configurato per inviare tutto allo SdI produce la violazione in automatico, silenziosamente, su ogni fattura. Vale la pena una verifica di configurazione, non una volta sola ma a ogni aggiornamento.

Domande frequenti

Articolo offerto da

Articoli correlati