Il titolare dello studio deve garantire che riuniti, autoclavi e apparecchi elettromedicali siano sottoposti a manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante e a verifiche periodiche di sicurezza elettrica, documentando gli interventi. A delineare l'obbligo il Reg. (UE) 2017/745 e dal D.Lgs. 81/2008.
Quali verifiche servono sulle attrezzature elettromedicali?
Vanno tenute distinte tre attività che nella pratica si confondono, con l'effetto che se ne fa una sola e si crede di aver adempiuto:
La manutenzione preventiva è quella prescritta dal fabbricante nel manuale d'uso: sostituzioni programmate, controlli funzionali, tarature. Segue le indicazioni del costruttore, non una regola generale.
Le verifiche di sicurezza elettrica accertano che l'apparecchio, nel tempo e con l'uso, mantenga i parametri di sicurezza previsti dalle norme tecniche applicabili agli apparecchi elettromedicali. Sono misure strumentali, non ispezioni visive.
I controlli funzionali e di qualità riguardano la prestazione dell'apparecchio: per un'autoclave, l'efficacia del ciclo di sterilizzazione; per un apparecchio radiologico, i parametri di emissione.
Le tre attività hanno periodicità e operatori diversi e vanno documentate separatamente.
Ogni quanto vanno fatte?
Non esiste una periodicità unica stabilita per legge per tutte le apparecchiature. La cadenza si determina incrociando tre fonti:
le istruzioni del fabbricante, che sono il riferimento primario;
le norme tecniche applicabili alla categoria di apparecchio;
la valutazione dei rischi dello studio, che può imporre frequenze maggiori in funzione dell'intensità d'uso.
Nella pratica la periodicità annuale è il riferimento più diffuso per le verifiche di sicurezza elettrica, ma va confermata caso per caso: adottarla per default su un apparecchio il cui manuale prescrive di più è un adempimento apparente.
Per le autoclavi si aggiunge la verifica periodica prevista dalla disciplina delle attrezzature a pressione, che segue un binario proprio e va tenuta distinta dalla convalida del processo di sterilizzazione.
Il registro delle manutenzioni è obbligatorio?
L'obbligo di documentare non è formulato come "tieni un registro" in un singolo articolo, ma discende dall'insieme: il datore di lavoro deve garantire attrezzature conformi e sicure ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e chi utilizza dispositivi medici deve poterne dimostrare il mantenimento in efficienza.
Nella sostanza, senza documentazione l'adempimento non è dimostrabile — e in questa materia dimostrabile equivale ad adempiuto. Il registro, cartaceo o digitale, dovrebbe riportare per ciascun apparecchio: identificazione e matricola, data di installazione, interventi eseguiti con data ed esito, soggetto che li ha eseguiti, verifiche di sicurezza con i valori misurati, eventuali guasti e azioni correttive.
Va conservato insieme ai manuali d'uso e alle dichiarazioni di conformità, e deve essere reperibile in caso di controllo: un registro esistente ma introvabile ha lo stesso valore di uno inesistente.
Chi può eseguire le verifiche?
Personale tecnicamente qualificato, che disponga della strumentazione idonea e sappia applicare le norme tecniche di riferimento. Può trattarsi dell'assistenza autorizzata del fabbricante o di un tecnico terzo qualificato. Solitamente i depositi dentali o l'azienda che ha venduto l'attrezzatura propone dei programmi di manutenzione.
Il punto che conta è che l'esito sia documentato con i valori misurati, non con una generica attestazione di conformità. Un rapporto che riporta i parametri rilevati è una prova; un adesivo con una data non lo è.
Cosa succede in caso di controllo o contenzioso
In sede ispettiva l'assenza di documentazione di manutenzione è un rilievo autonomo, che si somma alle contestazioni sulla sicurezza delle attrezzature.
Il profilo più pesante è però quello del contenzioso. Se un evento avverso è riconducibile al malfunzionamento di un'apparecchiatura — un ciclo di sterilizzazione inefficace, un guasto durante una procedura — la posizione dello studio dipende dalla possibilità di dimostrare che l'apparecchio era mantenuto e verificato. Senza registro, la presunzione sfavorevole è difficile da ribaltare.
Vale anche sul piano assicurativo: le polizze richiedono di norma il rispetto degli obblighi di manutenzione, e l'inadempienza può essere opposta.