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Installare una CBCT in studio: tutti i passaggi da fare in sintesi

Dalla valutazione dei locali alla formazione di chi è autorizzato ad utilizzarla: gli adempimenti da completare prima di mettere in funzione l'apparecchiatura e lavorare nel rispetto delle norme

Redazione ilDentale·30 settembre 2026·4 min di lettura
Fonte: Magnific
Fonte: Magnific


Non sono pochi gli adempimenti che il titolare dello studio odontoiatrico deve adottare prima di mettere in funzione una CBCT, vincoli previsti dal D.Lgs. 101/2020. Determinante non è solo il rispetto delle norme ma anche la sequenza con cui si deve procedere per mettersi in regola prima di "accendere" l'apparecchio.

Quali passaggi servono per installare una CBCT?

L'errore più "costoso" è procedere in ordine sbagliato: firmare l'acquisto, farsi installare la macchina e solo dopo chiamare l'esperto di radioprotezione, scoprendo che il locale non è idoneo è uno dei più comuni.

La sequenza corretta è questa.

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  1. Verifica preliminare di fattibilità. Prima ancora dell'ordine, l'esperto di radioprotezione valuta il locale candidato: dimensioni, murature, ambienti confinanti, presenza di postazioni fisse al di là delle pareti. È una consulenza di poche ore che evita decisioni irreversibili.

  2. Valutazione preventiva e relazione di schermatura. L'esperto calcola le barriere necessarie in funzione del carico di lavoro previsto, dell'apparecchio scelto e della destinazione dei locali adiacenti, e prescrive gli interventi.

  3. Adeguamento dei locali, se la relazione lo richiede: schermature, posizionamento della consolle, eventuali segnalazioni e interblocchi.

  4. Comunicazione o altro adempimento amministrativo previsto dalla normativa vigente, corredata della documentazione tecnica, da presentare secondo le modalità e le tempistiche applicabili al caso specifico.

  5. Classificazione degli eventuali lavoratori esposti, qualora presenti, e attivazione delle misure di sorveglianza previste dalla valutazione dell'Esperto di Radioprotezione.

  6. Formazione in radioprotezione e aggiornamento degli operatori che effettuano attività radiologiche, oltre all'addestramento tecnico all'utilizzo dell'apparecchiatura da parte dei professionisti autorizzati al suo impiego.

  7. Verifica di prima installazione da parte dell'esperto, con benestare all'esercizio e prove di accettazione dell'apparecchio.

  8. Protocolli di giustificazione e ottimizzazione: criteri scritti su quando la CBCT è indicata rispetto a un'indagine bidimensionale, e parametri di esposizione ottimizzati.

  9. Aggiornamento del DVR e inserimento dell'apparecchio nel piano di manutenzione e nelle verifiche periodiche.

La CBCT richiede autorizzazione o basta la comunicazione?

Il D.Lgs. 101/2020 gradua il regime amministrativo in funzione del rischio della pratica. Le apparecchiature radiologiche di uso odontoiatrico ricadono di norma nel regime meno gravoso, quello della comunicazione, ma la CBCT si colloca su un gradino diverso rispetto a un endorale per carico dosimetrico e complessità delle schermature.

È il punto su cui conviene non ragionare per analogia. Il regime applicabile va verificato con l'esperto di radioprotezione in funzione dell'apparecchiatura installata, delle caratteristiche dei locali e delle eventuali procedure richieste a livello regionale, perché alcune Regioni hanno adottato indicazioni procedurali proprie sulla presentazione della documentazione.

Chi redige la relazione di schermatura?

L'esperto di radioprotezione, che deve essere abilitato nel grado richiesto dalla pratica e iscritto nell'elenco nazionale. Non è un adempimento che il fornitore dell'apparecchio possa assolvere: la ditta installatrice fornisce i dati tecnici della macchina, ma la valutazione dell'ambiente e il calcolo delle barriere sono atti dell'esperto, che se ne assume la responsabilità.

Nella pratica il fornitore propone spesso un esperto di fiducia. Non c'è nulla di irregolare, purché sia chiaro che il rapporto professionale è fra l'esperto e il titolare dello studio, ed è il titolare a doverne conservare le relazioni.

Serve una formazione specifica?

Sì, su due piani distinti che vanno tenuti separati.

Il primo è la formazione in radioprotezione e gli obblighi ECM specifici previsti dalla normativa per gli operatori che effettuano attività radiologiche. Riguarda la gestione del rischio radiologico, i principi di giustificazione e ottimizzazione delle esposizioni, le procedure operative e il corretto utilizzo delle apparecchiature.

Il secondo è la competenza professionale specifica. La CBCT produce un volume tridimensionale che comprende strutture anatomiche eccedenti il distretto di interesse odontoiatrico: la gestione clinica e l'interpretazione delle immagini richiedono competenze specifiche e devono essere affrontate nel rispetto delle regole che disciplinano le attività radiologiche complementari, tema da affrontare prima di iniziare e non davanti a una contestazione. Il laureato in odontoiatria può utilizzare la CBCT, con i limiti previsti dalle legge, per eseguire la cura prevista per il singolo paziente, ma non può refertare una radiografia o effettuare la diagnosi strumentale per il paziente di un collega.

È inoltre opportuno ricordare che gli obblighi formativi ECM in materia di radioprotezione riguardano gli operatori che effettuano attività radiologiche e non indistintamente tutti gli odontoiatri che collaborano nello studio.

Quanto tempo serve per mettersi in regola?

Dipende dagli adeguamenti strutturali e dai tempi dell'autorità competente, ma l'ordine di grandezza realistico è di alcune settimane fra la valutazione preventiva e il benestare all'esercizio, con la variabile principale rappresentata dalle eventuali opere sui locali.

Il consiglio operativo è di far partire la valutazione preventiva contestualmente alla scelta dell'apparecchio, non dopo la consegna.

Cosa rischia chi accende prima?

L'esercizio di una pratica con sorgenti di radiazioni ionizzanti senza aver assolto gli obblighi preliminari è sanzionato dal D.Lgs. 101/2020 con un apparato che comprende sanzioni penali e amministrative, articolate per tipo di violazione.

Al di là della sanzione, un'esposizione effettuata in assenza di comunicazione e di verifica delle schermature è difficilmente difendibile se emerge in sede di contenzioso con un paziente o con un lavoratore, e può avere riflessi sulla copertura assicurativa.

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