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IVA sulle prestazioni odontoiatriche: quando non si applica l'esenzione

L'esenzione iva segue il criterio che a guidare è la finalità terapeutica documentata, non il tipo di trattamento. Ecco una breve guida per ricordare come odontoiatri, igienisti dentali e laboratori odontotecnici devono comportarsi

Redazione ilDentale·30 settembre 2026·5 min di lettura
By: Magnific
By: Magnific

Le prestazioni odontoiatriche sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 18 del D.P.R. 633/1972 quando hanno finalità di diagnosi, cura o riabilitazione della persona. Gli interventi con altre finalità, per esempio quelle esclusive a fini estetici e non anche di cura e riabilitative devono essere fatturati con IVA. Il criterio è la finalità terapeutica documentata, non il tipo di trattamento.

Quando una prestazione odontoiatrica è esente IVA?

L'art. 10, n. 18 esenta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Le condizioni sono due e devono ricorrere entrambe:

  • Soggettiva: la prestazione è resa da un professionista sanitario abilitato.

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  • Oggettiva: la prestazione persegue una finalità di diagnosi, cura o riabilitazione.

  • La prima condizione, per un odontoiatra o igienista dentale iscritto all'Albo, è pacifica. È sulla seconda che si gioca tutto, perché la finalità non è una qualità intrinseca della procedura: dipende dal motivo per cui viene eseguita su quel paziente.

    Ne discende una conseguenza controintuitiva ma decisiva: la stessa prestazione può essere esente per un paziente e imponibile per un altro. Non è un'anomalia del sistema, è esattamente come la norma è costruita.

    Lo sbiancamento dentale è esente?

    Dipende dalla finalità, ed è sempre stato il caso di scuola. Uno sbiancamento richiesto per ragioni puramente estetiche, su una dentatura sana, non persegue una finalità di cura: deve essere fatturato con IVA. Un trattamento di schiaritura su un elemento discromico a seguito di trauma o di terapia canalare, inserito in un percorso riabilitativo, ha natura diversa.

    La differenza non sta nella tecnica impiegata né nel nome che si dà alla voce in fattura, ma nella documentazione clinica che sostiene la finalità. Un'anamnesi che motiva l'indicazione, un piano di trattamento coerente, una cartella che registra la condizione di partenza: è questo che regge in caso di verifica.

    Come si trattano gli interventi di medicina estetica

    Qui c'è una regola specifica che molti studi non applicano, e che rende il tema molto meno discrezionale di quanto si creda.

    La L. 191/2023 ha stabilito che l'esenzione IVA per le prestazioni di chirurgia estetica si applica quando sono volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute, ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità risultino da apposita attestazione medica.

    Non basta quindi che la finalità terapeutica esista: deve essere attestata. In mancanza dell'attestazione la prestazione è imponibile, a prescindere da quanto fosse clinicamente giustificata.

    L'Agenzia delle Entrate è tornata sul punto con la risoluzione n. 42 del 12 giugno 2025, che chiarisce il trattamento delle prestazioni di medicina e chirurgia estetica. Il quadro si completa con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE sull'art. 132 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui è lo scopo terapeutico a determinare l'esenzione.

    Le prestazioni estetiche prive di finalità terapeutica riconosciuta scontano l'aliquota ordinaria del 22%.

    Trattare tutto come esente perché "lo fa un odontoiatra" è l'errore contestato con maggiore frequenza: è il più facile da individuare incrociando la descrizione delle prestazioni con la natura dell'attività. Dopo l'ampliamento delle competenze in medicina estetica del 2023, il tema riguarda una platea di studi molto più ampia di prima.

    Come si documenta la finalità terapeutica

    Per le prestazioni di chirurgia estetica la L. 191/2023 richiede espressamente l'attestazione medica, la linea di interpretazione comune è che può essere redatto anche dall'odontoiatra curante: è il documento senza il quale l'esenzione non spetta. Per le altre prestazioni non esiste un modulo che risolva il problema, e ciò che regge in sede di verifica è la coerenza dell'insieme:

    1. Anamnesi e diagnosi che motivano l'indicazione clinica.

    2. Piano di trattamento coerente con la diagnosi.

    3. Cartella clinica che documenta la condizione di partenza e l'esecuzione.

    4. Attestazione della finalità terapeutica, dove richiesta dalla norma.

    5. Descrizione in fattura aderente alla prestazione effettivamente resa, senza formule generiche.

    6. Coerenza complessiva fra quanto documentato e quanto fatturato come esente.

    L'ultimo punto è quello che fa la differenza: uno studio la cui attività è dichiarata quasi interamente esente ma il cui materiale promozionale è centrato sull'estetica presenta un'incoerenza che l'Agenzia coglie senza sforzo.

    Cosa succede in caso di contestazione

    La contestazione tipica è il recupero dell'IVA non applicata su prestazioni riqualificate come estetiche, con sanzioni e interessi. Il recupero può estendersi a più annualità nei termini di accertamento.

    C'è però un effetto collaterale che gli studi sottovalutano: la riqualificazione modifica il rapporto fra operazioni esenti e imponibili, e quindi il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti di quegli anni. L'esito può essere in parte compensativo, ma richiede di rimettere mano a più esercizi.

    Esenzione IVA per le prestazioni del laboratorio odontotecnico

    Le prestazioni rese dal laboratorio odontotecnico per la realizzazione di protesi dentarie e apparecchi ortodontici beneficiano dell'esenzione IVA prevista dalla normativa fiscale. L'esenzione si applica in quanto tali manufatti sono destinati alla tutela della salute del paziente e rientrano tra le operazioni indicate dall'art. 10 del DPR 633/1972. Di conseguenza, il laboratorio emette fattura senza addebito dell'IVA per le forniture di dispositivi protesici realizzati su prescrizione dell'odontoiatra.

    Esenzione IVA per le prestazioni del collaboratore dello studio

    Anche il professionista che collabora con uno studio odontoiatrico, odontoiatra o igienista dentale) può emettere fattura in esenzione IVA quando le prestazioni svolte sono direttamente riconducibili ad attività di diagnosi, cura e prevenzione del paziente. L'esenzione non dipende dal rapporto contrattuale con lo studio, ma dalla natura sanitaria dell'attività svolta. Restano invece soggette a IVA le prestazioni non sanitarie, come ad esempio incarichi di direzione sanitaria, consulenze organizzative o attività formative.

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