La Corte costituzionale ha ampliato le tutele economiche previste per i lavoratori licenziati illegittimamente nelle piccole imprese, eliminando il vincolo che impediva di riconoscere indennità superiori a sei mensilità ai dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015. Con la sentenza n. 174 del 2026, depositata il 22 ottobre, la Consulta ha stabilito che anche nelle realtà con meno di 15 dipendenti l'indennizzo può raggiungere le 10 o le 14 mensilità, in presenza di una determinata anzianità di servizio.
Una decisione che interessa direttamente anche gli studi odontoiatrici, non soltanto per le sue conseguenze sulla gestione dei rapporti di lavoro, ma perché la questione di costituzionalità è nata proprio da una controversia tra il titolare di un piccolo studio dentistico e una sua dipendente.
Il caso dello studio odontoiatrico
All'origine della pronuncia c'è un procedimento davanti al Tribunale di Livorno, relativo al licenziamento disciplinare di una lavoratrice assunta prima del 7 marzo 2015 presso uno studio odontoiatrico con meno di 15 dipendenti.
Il giudice del lavoro aveva riscontrato diversi vizi nel licenziamento, tra cui la mancata dimostrazione della responsabilità della dipendente per i fatti contestati e l'assenza di una preventiva contestazione degli addebiti.
Non ricorrendo le condizioni per applicare la tutela reintegratoria, il Tribunale avrebbe dovuto fare riferimento all'articolo 8 della legge 604 del 1966, che prevedeva, per i piccoli datori di lavoro, un'indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità.
Ritenendo tale limite insufficiente a garantire un ristoro adeguato, il giudice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, chiedendo un intervento sulla disciplina.
Cosa cambia con la sentenza
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte dell'articolo 8 della legge 604/1966 che subordinava il riconoscimento delle indennità maggiorate alla presenza di più di 15 dipendenti.
La disposizione già prevedeva la possibilità di aumentare l'indennizzo fino a 10 mensilità per i lavoratori con oltre dieci anni di anzianità e fino a 14 mensilità per quelli con oltre venti anni di servizio. Tuttavia, questa possibilità era riservata ai rapporti di lavoro con datori che superavano la soglia dimensionale prevista dalla legge.
Con l'eliminazione di tale requisito, le maggiorazioni diventano applicabili anche ai piccoli datori di lavoro. Rimane invece invariato il limite ordinario di sei mensilità per i lavoratori che non possiedono i requisiti di anzianità necessari.
L'aumento non è automatico. Spetta al giudice determinare l'indennità considerando, oltre all'anzianità di servizio, il numero dei dipendenti, le dimensioni dell'attività, il comportamento e le condizioni delle parti.
Quali lavoratori sono interessati
La sentenza riguarda il regime previsto dalla legge 604/1966 per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, data che segna l'entrata in vigore della disciplina delle cosiddette tutele crescenti.
Per i dipendenti assunti successivamente, la Corte costituzionale era già intervenuta con la sentenza n. 118 del 2025, eliminando il limite massimo di sei mensilità previsto per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese.
La nuova pronuncia interviene quindi su una disparità tra lavoratori soggetti a discipline differenti, ampliando le possibilità di risarcimento anche per chi è stato assunto prima della riforma del 2015.
Le conseguenze per gli studi odontoiatrici
Per gli studi odontoiatrici di piccole dimensioni, la sentenza comporta una maggiore esposizione economica in caso di licenziamento giudicato illegittimo, soprattutto quando il rapporto di lavoro ha una lunga durata.
Non significa che ogni licenziamento comporterà il pagamento di 10 o 14 mensilità, né che cambino le condizioni che consentono di interrompere legittimamente un rapporto di lavoro. La novità riguarda la quantificazione dell'indennità nei casi in cui il licenziamento venga riconosciuto illegittimo.
La decisione assume particolare rilievo per le strutture con personale assunto da molti anni, nelle quali l'anzianità di servizio può incidere significativamente sull'importo riconosciuto dal giudice.
Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale riguardano anche i giudizi ancora pendenti e, nei limiti previsti dall'ordinamento, i rapporti non definitivamente esauriti.