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Medicina estetica ed odontoiatria

Quali gli ambiti di competenza, cosa consente la normativa e quali aspetti restano da chiarire. Facciamo il punto

Redazione ilDentale·1 ottobre 2026·3 min di lettura
By: Magnific
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L'odontoiatra può oggi esercitare attività di medicina estetica non invasiva e mini-invasiva su tutto il viso. Un ampliamento delle competenze professionali che rappresenta una delle modifiche più significative intervenute negli ultimi anni sulla legge istitutiva della professione odontoiatrica.

La legge 409 e il profilo professionale dell'odontoiatra

La professione di odontoiatra è disciplinata dalla Legge 409 del 24 luglio 1985, che ne definisce ambito e competenze. L'articolo 2 individua come oggetto della professione la diagnosi, la terapia, la prevenzione e la riabilitazione delle patologie e delle anomalie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

Per molti anni il dibattito sulla medicina estetica si è concentrato sul rapporto tra le competenze odontoiatriche e i trattamenti destinati ai tessuti del volto. L'evoluzione dell'odontoiatria moderna, sempre più orientata all'estetica del sorriso e all'armonia facciale, aveva infatti portato numerosi professionisti a sviluppare competenze in procedure come filler, biorivitalizzazione e utilizzo della tossina botulinica.

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Il Decreto Bollette cambia il perimetro delle attività

La svolta arriva nel 2023 con il Decreto Legge n. 34/2023, poi convertito nella Legge n. 56/2023. Il legislatore interviene direttamente sull'articolo 2 della Legge 409, aggiungendo una previsione esplicita: gli odontoiatri possono esercitare attività di medicina estetica non invasiva o mini-invasiva al terzo superiore, al terzo medio e al terzo inferiore del viso.

La modifica supera il precedente orientamento che, di fatto, circoscriveva l'attività principalmente alle aree maggiormente correlate alla funzione orale e al distretto periorale. Con la nuova formulazione il riferimento normativo comprende l'intero volto, riconoscendone l'unitarietà anatomica e funzionale.

Quali trattamenti possono essere eseguiti

La norma parla espressamente di medicina estetica "non invasiva o mini-invasiva". Pur non fornendo un elenco dettagliato delle procedure consentite, tra i trattamenti generalmente ricondotti a questa categoria rientrano filler dermici, biorivitalizzazione, utilizzo di acido ialuronico, stimolazione del collagene e applicazione della tossina botulinica nell'ambito delle indicazioni compatibili con la medicina estetica.

Si tratta di procedure eseguite in regime ambulatoriale, senza interventi chirurgici maggiori, ricovero o utilizzo del bisturi, caratterizzate da tempi di recupero generalmente ridotti.

L'ampliamento normativo consente inoltre all'odontoiatra di proporre percorsi integrati che associano estetica dentale, estetica del sorriso e trattamenti del volto, con una visione complessiva dell'armonia facciale.

Le aree ancora oggetto di discussione

Nonostante il chiarimento legislativo, alcuni aspetti applicativi restano aperti. Uno dei principali riguarda la definizione esatta di ciò che debba intendersi per medicina estetica non invasiva e mini-invasiva. La legge individua il campo generale di attività ma non descrive in modo puntuale ogni singola procedura consentita o esclusa.

Un altro tema riguarda i requisiti formativi. La norma attribuisce la competenza professionale, ma permane il tema della necessità di una preparazione specifica per garantire appropriatezza clinica e sicurezza del paziente nell'esecuzione delle diverse procedure estetiche.

Parallelamente all'ampliamento delle competenze previsto dalla Legge 409/85, alcuni Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri hanno istituito specifici elenchi dedicati ai professionisti che esercitano la medicina estetica. In questi registri possono iscriversi sia medici sia odontoiatri in possesso di una formazione documentata e qualificata nel settore, con l'obiettivo di offrire ai cittadini uno strumento di trasparenza e valorizzare percorsi formativi adeguati. L'iscrizione non costituisce una nuova specializzazione e neppure un obbligo, ma rappresenta una sorta di riconoscimento delle competenze acquisite attraverso corsi universitari, master e programmi formativi dedicati alla medicina estetica. L'iniziativa si inserisce nel più ampio dibattito sulla necessità di definire standard formativi condivisi per una disciplina in forte crescita e oggi aperta anche agli odontoiatri nell'ambito delle attività consentite dalla normativa vigente.

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