La gestione dei rifiuti negli studi odontoiatrici e nei laboratori odontotecnici è entrata in una nuova fase con l'introduzione del RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Ma non tutte le attività del settore sono obbligate a iscriversi. La distinzione fondamentale riguarda la natura giuridica dell'attività, la tipologia dei rifiuti prodotti e, in alcuni casi, il numero dei dipendenti.
A modificare il quadro degli adempimenti è intervenuta la legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha riscritto l'articolo 188-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 152/2006, introducendo specifiche esclusioni dall'obbligo di iscrizione. Il funzionamento del sistema resta disciplinato dal decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.
Studi monoprofessionali: quando non serve iscriversi
Per gli studi odontoiatrici monoprofessionali che esercitano l'attività senza un'organizzazione in forma di impresa, la produzione di rifiuti pericolosi non comporta automaticamente l'obbligo di iscrizione al RENTRI.
L'esclusione deriva dall'articolo 188-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, che richiama i produttori di rifiuti ai quali si applica l'articolo 190, comma 6. La disposizione riguarda, tra gli altri, i professionisti che producono rifiuti pericolosi senza operare nell'ambito di un ente o di un'impresa.
Per questi soggetti rimane possibile adempiere agli obblighi documentali mediante la conservazione progressiva, per tre anni, dei formulari di identificazione dei rifiuti o degli altri documenti di conferimento previsti dalla normativa.
L'esonero dall'iscrizione non significa quindi esonero dalla corretta gestione dei rifiuti, che devono continuare a essere classificati, raccolti e affidati a operatori autorizzati.
Studi associati e STP: la differenza
Anche gli studi associati possono rientrare nell'esclusione, purché non siano organizzati in forma di impresa e ricorrano le condizioni previste dall'articolo 190, comma 6.
Diversa è la situazione delle società tra professionisti (STP). Quando l'attività è organizzata in forma societaria d'impresa, la produzione di rifiuti pericolosi comporta l'obbligo di iscrizione al RENTRI, indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Per le STP che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività sanitaria, invece, non sussiste in via generale l'obbligo di iscrizione come produttori iniziali, secondo il combinato disposto degli articoli 188-bis e 189 del D.Lgs. 152/2006.
È quindi necessario distinguere la forma giuridica dell'attività dalla natura dei rifiuti effettivamente prodotti.
Laboratori odontotecnici: conta il tipo di rifiuto
Per i laboratori odontotecnici, normalmente organizzati come imprese artigiane, il criterio principale è la classificazione dei rifiuti prodotti.
Se il laboratorio produce rifiuti pericolosi, è tenuto all'iscrizione al RENTRI anche quando ha meno di dieci dipendenti. L'obbligo deriva dall'articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006.
Se invece produce esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali, l'obbligo dipende dalle dimensioni dell'impresa: fino a dieci dipendenti è prevista l'esclusione, mentre oltre tale soglia scatta l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 189, comma 3.
La classificazione dei rifiuti assume dunque un ruolo determinante. Non è sufficiente considerare il laboratorio nel suo complesso, ma occorre verificare i singoli rifiuti prodotti, identificati attraverso il pertinente codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER).
Quali rifiuti fanno scattare l'obbligo
Nel settore odontoiatrico possono essere prodotti rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, identificati, quando ne ricorrono le caratteristiche, dal codice EER 18 01 03*, oltre ad altre tipologie di rifiuti pericolosi derivanti dall'attività clinica o dalle lavorazioni di laboratorio.
La presenza di rifiuti pericolosi comporta l'iscrizione per le imprese obbligate, ma non elimina le esclusioni previste per i professionisti non organizzati in forma d'impresa.
La classificazione deve essere effettuata in base all'origine, alla composizione e alle caratteristiche del rifiuto, secondo la disciplina ambientale applicabile. Non tutti i rifiuti prodotti in uno studio odontoiatrico o in un laboratorio sono automaticamente pericolosi.
Formulari e registri: cosa cambia
Dal 16 settembre 2026, per gli operatori iscritti al RENTRI, il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) deve essere gestito in formato digitale, salvo le specifiche procedure eccezionali previste dalla normativa.
I soggetti obbligati devono inoltre tenere il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale e trasmetterne i dati secondo le modalità previste dal D.M. 59/2023.
Per i produttori esclusi dall'iscrizione, invece, rimane la possibilità di utilizzare il FIR cartaceo secondo il nuovo modello, previa registrazione nell'apposita area del portale RENTRI riservata ai produttori non iscritti.
Si tratta di una distinzione importante: registrarsi al portale per utilizzare i servizi relativi ai formulari non equivale a iscriversi al RENTRI come operatore obbligato.
Gli adempimenti da verificare
Le scadenze ordinarie di iscrizione previste dal D.M. 59/2023 si sono concluse il 13 febbraio 2026, dopo una progressiva attivazione del sistema in base alla categoria e alle dimensioni degli operatori.
Chi è soggetto all'obbligo deve quindi verificare di essere regolarmente iscritto e di utilizzare le procedure digitali previste. Chi invece rientra nelle esclusioni introdotte dalla legge 199/2025, ma si era già iscritto, può presentare la pratica di cancellazione attraverso il portale RENTRI. In mancanza, l'iscrizione viene considerata volontaria.
Per studi odontoiatrici, STP e laboratori odontotecnici, la corretta applicazione della normativa richiede dunque una verifica congiunta della forma organizzativa, dei rifiuti effettivamente prodotti e degli obblighi documentali applicabili. L'esonero dall'iscrizione non esclude, in nessun caso, la responsabilità del produttore nella corretta gestione dei propri rifiuti.