Lo studio odontoiatrico che ha almeno un lavoratore è soggetto al D.Lgs. 81/2008: deve redigere il documento di valutazione dei rischi, individuare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, formare il personale e, quando previsto dalla valutazione dei rischi, attivare la sorveglianza sanitaria. Il titolare che opera da solo, senza dipendenti né figure equiparate ai lavoratori, ha obblighi sensibilmente ridotti.
Quali obblighi di sicurezza ha uno studio odontoiatrico?
Il discrimine è la presenza di lavoratori. Non la dimensione dello studio, non il fatturato, non il numero di riuniti: la presenza anche di una sola persona che rientri nella definizione di lavoratore dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 attiva gli obblighi previsti dal sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Se quella condizione c'è, gli adempimenti fondamentali sono sei:
Valutazione dei rischi e DVR — obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17), da aggiornare ogni volta che intervengano modifiche significative dell'organizzazione, delle attrezzature o dei rischi presenti.
RSPP — il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, incaricato di supportare il datore di lavoro nella gestione della sicurezza. Negli studi di piccole dimensioni il titolare può svolgere direttamente questo ruolo previa formazione specifica.
Medico competente e sorveglianza sanitaria — da attivare nei casi previsti dalla normativa e sulla base dei risultati della valutazione dei rischi. Nello studio odontoiatrico risultano generalmente necessari in ragione dell'esposizione professionale al rischio biologico e ad altri eventuali fattori di rischio.
Formazione — generale e specifica per ogni lavoratore, con aggiornamento periodico secondo quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni.
Addetti alle emergenze — primo soccorso e antincendio, designati e formati secondo la normativa vigente.
DPI — individuazione, fornitura, addestramento e verifica dell'uso dei dispositivi di protezione individuale.
A questi si aggiungono gli adempimenti che discendono dai rischi specifici dell'attività odontoiatrica: prevenzione delle ferite da taglio e da punta, radioprotezione in presenza di apparecchiature radiologiche, sicurezza nell'utilizzo di laser, gestione del rischio legionella e della contaminazione microbiologica delle linee idriche dei riuniti.
Il DVR è obbligatorio se lo studio non ha dipendenti?
No. Il documento di valutazione dei rischi presuppone l'esistenza di lavoratori da tutelare. Il professionista che opera in totale autonomia, senza lavoratori subordinati né soggetti equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, non è datore di lavoro e non è tenuto a redigere il DVR.
Attenzione però a due situazioni che possono modificare questo scenario. La prima è la presenza di soggetti che il decreto equipara ai lavoratori anche in assenza di un contratto di lavoro subordinato: ad esempio tirocinanti e studenti in percorsi formativi. La seconda riguarda il collaboratore con partita IVA che, nella pratica, opera con caratteristiche riconducibili a un rapporto etero-organizzato o subordinato. In caso di accertamento da parte degli organi di vigilanza, il rapporto potrebbe essere riqualificato con conseguente applicazione degli obblighi previsti per il datore di lavoro.
Chi lavora realmente da solo resta comunque soggetto agli obblighi previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori autonomi, che riguardano in particolare l'utilizzo di attrezzature conformi e l'impiego di dispositivi di protezione adeguati.
Chi può fare il RSPP in uno studio odontoiatrico?
Negli studi che rientrano nei limiti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP. È la soluzione più diffusa negli studi monoprofessionali. In alternativa può essere nominato un RSPP esterno.
Va sfatato un equivoco: assumere direttamente il ruolo di RSPP non riduce la responsabilità del datore di lavoro. Gli obblighi di valutazione dei rischi e di organizzazione della prevenzione restano comunque in capo al titolare dello studio, poiché il legislatore li considera obblighi non delegabili.
Il nuovo obbligo formativo per il datore di lavoro (entro il 24 maggio 2027)
È una novità che molti studi non hanno ancora recepito e riguarda anche chi decide di nominare un RSPP esterno.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha introdotto un obbligo di formazione specifica per il datore di lavoro in quanto tale, indipendentemente dalla scelta di assumere o meno il ruolo di RSPP.
Datore di lavoro: corso base di almeno 16 ore, articolato in un modulo giuridico-normativo e in un modulo dedicato all'organizzazione e alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Datore di lavoro che assume il ruolo di RSPP: oltre alla formazione prevista per il datore di lavoro, deve frequentare il percorso integrativo previsto dall'Accordo Stato-Regioni per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Aggiornamento: con periodicità quinquennale secondo quanto previsto dal nuovo Accordo.
Il termine per adeguarsi è il 24 maggio 2027, ossia due anni dalla pubblicazione dell'Accordo in Gazzetta Ufficiale. Terminato il periodo transitorio, i nuovi percorsi formativi dovranno essere effettuati secondo le regole introdotte dall'Accordo del 2025.
Quale formazione deve fare il personale di studio?
La formazione dei lavoratori si articola su due livelli: una parte generale sui concetti di rischio, danno e prevenzione e una parte specifica legata ai rischi effettivi della mansione svolta.
Nel settore odontoiatrico la formazione specifica riguarda anzitutto il rischio biologico e la manipolazione di strumenti taglienti e pungenti, ma può comprendere anche il rischio chimico derivante dall'utilizzo di disinfettanti e altre sostanze, i rischi ergonomici legati alle posture di lavoro, la movimentazione dei carichi e, ove presenti apparecchiature radiologiche, gli aspetti connessi alla radioprotezione.
A questa si aggiungono le formazioni previste per particolari ruoli e incarichi: datore di lavoro, RSPP, addetti al primo soccorso, addetti antincendio ed eventuale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tutte sono soggette a specifici obblighi di aggiornamento.
Il punto sul quale gli studi vengono più frequentemente trovati impreparati non è l'assenza della formazione, bensì la sua documentazione: attestati mancanti, aggiornamenti scaduti, registrazioni incomplete o non correttamente conservate. In sede ispettiva una formazione non documentata è difficilmente dimostrabile.
Cosa rischia lo studio che non è in regola
Il sistema sanzionatorio previsto dal Titolo XII del D.Lgs. 81/2008 ha natura prevalentemente penale: le violazioni degli obblighi principali possono comportare arresto o ammenda a carico del datore di lavoro, con importi periodicamente aggiornati.
La mancata redazione del DVR è tra le violazioni più gravemente sanzionate e può determinare, nei casi previsti dalla normativa, anche l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività.
Le conseguenze indirette possono essere altrettanto rilevanti:
In caso di infortunio, l'inadempimento agli obblighi di prevenzione può esporre il titolare a responsabilità penale per lesioni colpose o altri reati correlati alla violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Sul piano assicurativo, l'INAIL può esercitare l'azione di regresso per recuperare le somme erogate al lavoratore infortunato nei casi previsti dalla legge.
In sede civile, l'assenza di documentazione e procedure adeguate rende più difficile dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per la tutela dei lavoratori.