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Titoli conseguiti all'estero: riconoscimento e iscrizione all'Albo

La procedura è la stessa per il riconoscimento dei titoli esteri per odontoiatra, igienista dentale ma anche per il titolo abilitante per odontotecnico ed ASO

Redazione ilDentale·5 agosto 2026·4 min di lettura
Titoli conseguiti all'estero: riconoscimento e iscrizione all'Albo

Il riconoscimento dei titoli di laurea conseguito da odontoaitra, igienista dentale ma anche titoli professionali di odontotecnico ed ASO conseguiti in altri Stati membri segue la Direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 206/2007, con procedura di riconoscimento automatico per i titoli conformi ai requisiti minimi di formazione. Esercitare in Italia senza riconoscimento e configura il reato di esercizio abusivo della professione.

Come si fa riconoscere una titolo riconosciuto all'estero?

Il percorso dipende dal Paese di conseguimento, e la distinzione fondamentale è fra titoli UE e titoli extra-UE.

Per i titoli conseguiti in uno Stato membro che rispondono ai requisiti minimi di formazione armonizzati, sono elencati negli allegati della direttiva, opera il riconoscimento automatico: l'autorità competente (il Ministero della Salute, tramite l'Ufficio 2 – Riconoscimento qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero) verifica la conformità formale del titolo e non entra nel merito dei contenuti formativi. Per le professioni con implicazioni sulla sicurezza dei pazienti, la stessa autorità verifica anche la conoscenza della lingua italiana (art. 7 D.Lgs. 206/2007).

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Per i titoli extra-UE, o per quelli UE non conformi ai requisiti armonizzati, si applica il regime generale: la valutazione entra nel merito, confronta il percorso con quello italiano e può concludersi con l'imposizione di misure compensative — prova attitudinale o tirocinio di adattamento.

In entrambi i casi il riconoscimento è condizione per l'iscrizione all'Albo, che resta un passaggio distinto e successivo.

I titoli UE sono riconosciuti automaticamente?

"Automatico" indica il tipo di verifica, non l'assenza di procedura. Serve comunque presentare istanza all'autorità competente, con la documentazione richiesta, e attendere il provvedimento.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'obbligo dell'amministrazione di procedere al riconoscimento quando ricorrono i presupposti, limitando gli spazi di discrezionalità: se il titolo è conforme, il riconoscimento non può essere negato per valutazioni di merito sul percorso.

Restano fuori dall'automatismo le figure che non trovano corrispondenza nell'ordinamento italiano. Il caso dell'odontoprotesista di alcuni ordinamenti esteri, privo di un equivalente in Italia, ha dato luogo a contenziosi risolti nel senso dell'impossibilità di esercitare attività riservate all'odontoiatra. Punto critico è ancora il riconoscimento di un titolo spagnolo per gli igienisti dentali, ad oggi non viene conosciuto per l'esercito della professione in Italia.

Quanto dura la procedura di riconoscimento?

La direttiva e il decreto di recepimento fissano termini procedimentali entro cui l'amministrazione deve concludere, distinti a seconda che si tratti di riconoscimento automatico o di regime generale, con possibilità di sospensione per richiesta di integrazioni. Nello specifico, l'art. 16 del D.Lgs. 206/2007 prevede che l'autorità verifichi la completezza della documentazione entro 30 giorni dalla domanda e adotti il provvedimento entro 3 mesi dalla presentazione della documentazione completa (4 mesi per le professioni di medico chirurgo e infermiere).

Nella pratica i tempi sono più lunghi dei termini, soprattutto quando la documentazione estera richiede traduzioni giurate, legalizzazioni o chiarimenti all'autorità del Paese di origine. Chi programma il rientro o il trasferimento dovrebbe muoversi con largo anticipo e non contare sui termini nominali.

Un odontoiatra o un igiensita dentale italiano può esercitare in un altro Paese UE?

Sì, lo stesso meccanismo funziona in senso inverso: il titolo italiano di odontoiatra è fra quelli che beneficiano del riconoscimento automatico negli altri Stati membri, a condizione che risponda ai requisiti armonizzati.

Servono di norma: attestato di conformità del titolo, certificato di iscrizione all'Albo con attestazione di buona condotta professionale — cioè assenza di provvedimenti disciplinari — ed eventuale prova della conoscenza linguistica, che gli Stati possono richiedere per l'esercizio.

Da tenere presente la distinzione fra stabilimento — l'esercizio stabile, che richiede il riconoscimento pieno — e libera prestazione di servizi in via temporanea e occasionale, che segue un regime semplificato con obbligo di dichiarazione preventiva (art. 10 D.Lgs. 206/2007).

Cosa rischia chi esercita senza riconoscimento

L'esercizio della professione senza il riconoscimento del titolo e senza iscrizione all'Albo integra l'esercizio abusivo di cui all'art. 348 del codice penale, e la giurisprudenza su questo è consolidata e severa.

La Cassazione (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 7511 del 25 febbraio 2026) ha affermato che il reato non richiede alcuna verifica sulla qualità della prestazione resa: non conta se il professionista ha lavorato bene. Conta che il titolo sia stato riconosciuto in Italia e che vi sia l'iscrizione all'Albo. Ha inoltre chiarito che commette il reato anche chi possiede un diploma rilasciato da uno Stato membro dell'Unione ma ha esercitato senza aver prima presentato domanda di riconoscimento e ottenuto l'iscrizione.

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