Salta al contenuto
ilDentale

Procedimento disciplinare: chi sanziona, quando la sanzione è esecutiva, come si ricorre

Come si svolge il procedimento disciplinare, quali le sanzioni che l'iscritto all'Albo può incorrere e a chi è possibile presentare ricorso. Ecco una breve guida

Redazione ilDentale·1 ottobre 2026·3 min di lettura
Procedimento disciplinare: chi sanziona, quando la sanzione è esecutiva, come si ricorre immagine IA

Il procedimento disciplinare a carico dell'odontoiatra è istruito e deciso dalla Commissione Albo Odontoiatri provinciale dove è iscritto secondo il D.P.R. 221/1950. La decisione è impugnabile davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, e la proposizione del ricorso sospende l'esecutività della sanzione.

Come si svolge il procedimento

Le fasi, nella struttura delineata dal D.P.R. 221/1950:

  1. Notizia dell'illecito, da segnalazione, esposto, comunicazione dell'autorità giudiziaria o iniziativa d'ufficio.

Pubblicità
  • Valutazione preliminare per decidere se archiviare o procedere.

  • Apertura del procedimento con contestazione degli addebiti all'incolpato, che deve essere messo in condizione di conoscere i fatti contestati.

  • Istruttoria, con acquisizione di documenti e audizione dell'incolpato, che ha diritto di difendersi e di farsi assistere.

  • Decisione collegiale, che deve essere motivata.

  • Notifica della decisione all'interessato, con indicazione dei termini e dell'autorità per l'impugnazione.

  • Il vizio più frequentemente rilevato in sede di ricorso è il difetto di motivazione: la Cassazione ha più volte annullato provvedimenti disciplinari perché la decisione non dava conto delle ragioni né delle difese dell'incolpato.

    Quando la sanzione diventa esecutiva?

    Alla scadenza del termine per impugnare, se il ricorso non viene proposto. Se invece l'iscritto sanzionato ricorre alla CCEPS nei termini, la sanzione resta sospesa fino alla decisione sul ricorso.

    È un principio confermato in giurisprudenza e ha una ragione sostanziale: sanzioni come la sospensione o la radiazione produrrebbero, se immediatamente esecutive, effetti economici e professionali difficilmente reversibili in caso di successivo annullamento. In Parlamento si sta discutendo sulla proposta di riforma della CCEPS.

    Come si ricorre alla CCEPS

    La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è l'organo di secondo grado per i procedimenti disciplinari delle professioni sanitarie. Il ricorso va proposto nei termini indicati nella notifica, con le forme previste.

    Sulla CCEPS pesa storicamente un problema di arretrato: ad aprile 2025 il Ministero della Salute contava quasi 900 ricorsi pendenti, di cui oltre 600 maturati fra il 2017 e il 2022, comprensivi di ricorsi elettorali, iscrizioni e cancellazioni dagli Albi oltre ai provvedimenti disciplinari.

    Per smaltirlo è stata istituita una Sezione stralcio, prevista dal D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, la cui composizione è stata poi nominata. Il suo compito è definire i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2024 conclusi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione.

    Contro le decisioni della CCEPS è ammesso il ricorso per Cassazione nei limiti previsti.

    Quali sono le sanzioni previste

    Le sanzioni disciplinari previste per medici e odontoiatri dall'Ordine (secondo l'art. 40 del D.P.R. n. 221/1950) sono quattro: [1]

    • Avvertimento (diffida): un richiamo formale con cui si diffida il professionista a non ripetere la condotta scorretta, applicato per lievi mancanze.

    • Censura: un biasimo formale e solenne per infrazioni più rilevanti rispetto al semplice avvertimento.

    • Sospensione dall'esercizio della professione: l'interdizione temporanea della durata da 1 a 6 mesi, inflitta nei casi di gravi violazioni deontologiche o professionali.

    • Radiazione dall'Albo: l'esclusione definitiva dall'albo professionale riservata ai casi gravissimi che compromettono radicalmente la dignità e la reputazione della professione (è possibile chiedere la reiscrizione solo dopo 5 anni, previa riabilitazione).

    Domande frequenti

    Articolo offerto da

    Articoli correlati