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Società odontoiatriche, FNOMCeO e CAO chiedono al Parlamento di adottare il modello STP

In una nota alla Commissione Affari sociali della Camera, Anelli e Senna rilanciano la proposta di modifica normativa e contestano un emendamento al Ddl Prestazioni sanitarie

Redazione ilDentaleRedazione ilDentale·2 novembre 2026·4 min di lettura
Società odontoiatriche, FNOMCeO e CAO chiedono al Parlamento di adottare il modello STP

La FNOMCeO e la CAO nazionale tornano a chiedere che l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria sia ricondotto, come regola generale, al modello delle Società tra professionisti (STP). Lo fanno con una nota inviata il 2 novembre al presidente della Commissione Affari sociali della Camera, Ugo Cappellacci, e ai componenti della Commissione, nell'ambito dell'esame del DDL "Prestazioni sanitarie" (A.C. 2365).

Il documento, firmato dal presidente FNOMCeO Filippo Anelli e dal presidente CAO nazionale Andrea Senna, rinnova una proposta emendativa già trasmessa l'11 settembre 2025 ed esprime contrarietà all'emendamento 25.04, a prima firma dell'onorevole Matteo Rosso, che prevede l'annotazione delle società operanti nel settore odontoiatrico all'Albo degli Odontoiatri.

Cosa prevede la proposta FNOMCeO e CAO

La modifica richiesta riguarda l'articolo 1, comma 153, della legge 124/2017 e prevede che l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria sia consentito esclusivamente attraverso Società tra professionisti iscritte al relativo Albo professionale, secondo quanto previsto dalla legge 183/2011.

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La proposta contempla alcune eccezioni per le società titolari di attività afferenti a istituti di ricovero, di ricerca e didattica istituzionale o a istituzioni universitarie, accreditati al Servizio sanitario nazionale. Per queste strutture viene previsto un direttore sanitario iscritto all'Albo degli Odontoiatri, mentre le strutture afferenti alle STP non necessiterebbero di direttore sanitario.

Viene inoltre espressamente consentita la collaborazione con lavoratori dipendenti e autonomi esterni e prevista la non applicazione alle STP mediche e odontoiatriche dell'incompatibilità stabilita dall'articolo 10, comma 6, della legge 183/2011.

Per le società odontoiatriche già in esercizio, il testo propone un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore della nuova disposizione per adeguare la propria forma societaria.

L'obiettivo dichiarato dalla Federazione è garantire indipendenza clinica, responsabilità deontologica e tutela dei pazienti, senza limitare la collaborazione tra professionisti o le esigenze organizzative delle attività sanitarie.

"L'Odontoiatria è una professione sanitaria, non una semplice attività commerciale", sottolinea il presidente Andrea Senna. "Quando viene esercitata attraverso una società, dobbiamo garantire che al centro delle scelte ci siano sempre la salute e la sicurezza del paziente, l'autonomia del professionista e il rispetto delle regole deontologiche. Non possiamo consentire che le decisioni cliniche siano condizionate da interessi esclusivamente economici".

Perché viene contestato l'emendamento 25.04

La principale criticità individuata da FNOMCeO e CAO riguarda la differenza tra l'annotazione delle società all'Albo degli Odontoiatri, prevista dall'emendamento Rosso e l'iscrizione delle STP nella specifica sezione dell'Albo.

La nota ricorda che le STP sono espressamente assoggettate al regime disciplinare dell'Ordine e che il D.M. 34/2013 disciplina anche la responsabilità deontologica della società quando le violazioni del socio professionista siano riconducibili a direttive impartite dalla stessa organizzazione societaria.

Secondo FNOMCeO e CAO, la semplice annotazione, senza un'esplicita previsione di responsabilità disciplinare, non offre garanzie equivalenti.

"Il punto", spiega Senna, "non è soltanto assicurare che a curare il paziente sia un Odontoiatra abilitato: questo è un requisito imprescindibile. Occorre anche che la società risponda delle proprie scelte organizzative, soprattutto quando queste possono interferire con l'indipendenza del professionista".

Un'ulteriore perplessità riguarda la cancellazione, nel testo dell'emendamento 25.04, del riferimento esplicito al direttore sanitario iscritto all'Albo degli Odontoiatri, attualmente previsto per le strutture delle società operanti nel settore. Pur restando applicabili le altre disposizioni sulla direzione sanitaria, la Federazione ritiene che la modifica rischi di indebolire la chiarezza del quadro normativo e le garanzie di responsabilità professionale.

La richiesta alternativa al Parlamento

Qualora non venisse accolta la proposta di ricondurre l'attività odontoiatrica societaria al modello STP, FNOMCeO e CAO chiedono almeno una modifica dell'emendamento 25.04.

In particolare, propongono di sostituire il riferimento alle società "annotate all'albo degli odontoiatri" con quello alle società "iscritte all'albo degli odontoiatri", prevedendo espressamente il loro assoggettamento alla vigilanza e al regime disciplinare dell'Ordine competente, anche per le violazioni deontologiche riconducibili a direttive impartite dalla società.

La precisazione è ritenuta necessaria perché, come evidenziato nella nota, la sola iscrizione non comporterebbe automaticamente l'applicazione alle società diverse dalle STP del medesimo regime disciplinare.

FNOMCeO e CAO auspicano quindi che la Commissione Affari sociali tenga conto delle osservazioni nel prosieguo dell'esame parlamentare, confermando la disponibilità a un confronto tecnico e istituzionale.

"Il paziente non è un cliente e la salute non può essere trattata come una merce", conclude Senna. "L'organizzazione dell'Odontoiatria deve rispondere prima di tutto alla qualità e alla sicurezza delle cure. È questo il principio che chiediamo venga posto al centro della legge".

 A questo link la nota inviata da FNOMCeO e CAO.

A questo link la nota sulle misure di granzia.

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