Gli Ordini TSRM e PSTRP di Roma e provincia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo hanno promosso un ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Lazio contro la deliberazione della Giunta regionale n. 669 del 6 agosto 2026, relativa alla disciplina degli studi professionali medici, odontoiatrici e degli altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in Ordini professionali.
Secondo quanto informa un comunicato della Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, il ricorso, notificato il 27 ottobre 2026, contiene anche un'istanza cautelare e mira a ottenere l'annullamento delle disposizioni contestate, nei limiti di interesse dei cinque Ordini ricorrenti, tutelando le condizioni organizzative e professionali degli iscritti.
A promuovere l'azione sono i presidenti Andrea Lenza per Roma e provincia, Raffaele Riccio per Frosinone, Vincenzo Bonetti per Latina, Antonio Fasciolo per Rieti ed Elga Rovito per Viterbo.
Le disposizioni contestate
La DGR 669/2026 ha revocato le precedenti deliberazioni regionali n. 447/2015 e n. 1247/2025, introducendo una nuova disciplina delle tipologie di studi professionali non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria.
Secondo quanto illustrato nel comunicato, alcune disposizioni rischiano di incidere significativamente sull'organizzazione degli studi e sulle modalità di esercizio delle professioni sanitarie rappresentate dai cinque Ordini.
Tra gli aspetti contestati figurano le limitazioni alla condivisione degli spazi e delle attrezzature professionali, le restrizioni alle collaborazioni tra professionisti appartenenti a diverse professioni sanitarie e gli obblighi di registrazione delle prestazioni occasionali e saltuarie rese da altri professionisti. Il ricorso riguarda inoltre i criteri che possono determinare il passaggio dal regime semplificato a quello autorizzativo, le relative conseguenze amministrative e le disposizioni transitorie per gli studi già operanti.
Condivisione degli spazi e collaborazione interdisciplinare
Uno dei punti centrali dell'impugnazione riguarda la possibilità per professionisti sanitari abilitati di condividere gli spazi di lavoro e organizzare autonomamente le rispettive attività, nel rispetto delle competenze professionali e dei requisiti di sicurezza.
I ricorrenti contestano in particolare le restrizioni che limitano l'utilizzo alternato degli stessi locali a professionisti appartenenti alla medesima professione sanitaria o a discipline omogenee, anche quando le attività potrebbero essere svolte in momenti diversi.
Secondo le argomentazioni riportate nel comunicato, la condivisione di locali e risorse non dovrebbe determinare automaticamente una diversa qualificazione dello studio, senza una valutazione concreta della complessità organizzativa, delle caratteristiche delle prestazioni e degli eventuali rischi per la salute.
Le limitazioni potrebbero inoltre comportare un aumento dei costi fissi di gestione, con possibili ricadute sulla sostenibilità economica delle attività professionali e sull'offerta di prestazioni sanitarie.
Anche gli psicologi ricorrono al TAR
Contro la stessa deliberazione regionale ha presentato ricorso al TAR anche l'Ordine degli Psicologi del Lazio, dando seguito alla decisione assunta all'unanimità dal proprio Consiglio il 12 ottobre 2026.
Tra le disposizioni contestate figurano le limitazioni alla condivisione della stessa stanza tra professionisti sanitari di discipline diverse, le restrizioni al coordinamento delle attività e alla gestione amministrativa condivisa nei polistudi, oltre al divieto di compresenza tra professionisti sanitari e non sanitari al di fuori delle ipotesi ammesse.
Un ulteriore punto riguarda la destinazione catastale degli immobili utilizzati come studi professionali, per i quali la nuova disciplina esclude, salvo l'uso promiscuo, quelli classificati come abitazioni. L'Ordine ritiene che tale requisito possa compromettere la continuità di attività già avviate, senza necessariamente migliorare le condizioni di sicurezza.
La Regione ha manifestato disponibilità a rivedere alcune disposizioni, ma l'Ordine ha comunque deciso di procedere con il ricorso, mantenendo aperto il confronto istituzionale.
Il precedente delle Marche sugli igienisti dentali
Il tema dell'autonomia nell'esercizio delle professioni sanitarie richiama anche un recente contenzioso nelle Marche, pur riguardando disposizioni e questioni giuridiche differenti.
Con la sentenza n. 752 del 1° giugno 2026, il TAR Marche si è pronunciato sul ricorso promosso dalla Federazione nazionale TSRM e PSTRP e dagli Ordini territoriali contro alcuni provvedimenti regionali in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie e degli studi professionali.
Al centro della controversia vi era, in particolare, la possibilità per gli igienisti dentali di aprire studi professionali autonomi. Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile e per il resto lo ha respinto, richiamando il precedente orientamento del Consiglio di Stato e ribadendo, a legislazione vigente, la necessità dell'indicazione medica e della compresenza dell'odontoiatra.
La decisione è stata criticata dalla Federazione TSRM e PSTRP e dalle rappresentanze degli igienisti dentali, che rivendicano l'autonomia professionale della categoria.
Il collegamento con il Lazio riguarda quindi il rapporto tra autonomia professionale, organizzazione degli studi e disciplina regionale. Il ricorso laziale, almeno per quanto emerge dal comunicato della Federazione, non riguarda direttamente la possibilità per gli igienisti dentali di esercitare senza la presenza dell'odontoiatra, ma le condizioni organizzative e amministrative degli studi delle diverse professioni sanitarie.
Dal confronto istituzionale all'azione giudiziaria
Il ricorso dei cinque Ordini del Lazio arriva dopo una nota inviata alla Regione il 30 settembre 2026, nella quale erano già state segnalate le criticità applicative della nuova disciplina e avanzate proposte per superarle.
Tra le questioni sollevate figuravano la possibilità di favorire l'integrazione tra professionisti di diverse aree sanitarie, una definizione più precisa delle prestazioni occasionali e saltuarie e l'individuazione di condizioni organizzative che consentissero collaborazioni professionali nel rispetto delle competenze e della sicurezza.
Come evidenzia il comunicato della Federazione, l'azione congiunta intende tutelare non soltanto le condizioni di esercizio delle professioni sanitarie, ma anche un modello organizzativo capace di favorire la collaborazione tra competenze differenti, con possibili effetti sull'accessibilità dei servizi, sul ricambio generazionale e sulle opportunità di inserimento professionale.